«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa, tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se il fatto è commesso nellambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà». Sarebbe larticolo 613-bis del Codice penale. Nuovo. Sarebbe se venisse introdotto nellordinamento giuridico italiano, dopo aver percorso tutto liter canonico che ne prevede lapprovazione da parte di entrambe le Camere. Un primo passo già lo ha compiuto. Il 4 marzo, infatti, il disegno di legge proposto da Renato Meduri di Alleanza nazionale e da Elisabetta Casellati di Forza Italia è stato approvato allunanimità (salvo unastensione tecnica) dalla Commissione Giustizia del Senato. Mira a colpire i truffaldini maghi televisivi, ma il testo fa riferimento anche alle cosiddette sètte e al cosiddetto lavaggio del cervello, oggi appunto definito manipolazione o controllo mentale.
Per chiederne limmediato blocco, si sono mobilitati 47 studiosi di storia e di sociologia delle religioni di tutto il mondo, che hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi, al presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e al vicepresidente Gianfranco Fini. Tra i firmatari spiccano gli attuali presidenti della Società Internazionale di Sociologia delle Religioni, Enzo Pace di cui firmano anche gli ex presidenti James Beckford, Karel Dobbelaere e Liliane Voyé e della Società per lo Studio Scientifico della Religione, Rodney Stark, ma lelenco è un po il gotha degli studiosi di scienze religiose a livello mondiale.
Il disegno di legge fa proprie alcune fra teorie e definizioni decisamente ambigue, quando non espressamente foriere di misure illiberali. «Sulla base di 20 anni di esperienza nello studio delle cosiddette sétte afferma Massimo Introvigne, direttore del CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove Religioni, in prima linea nel promuovere lalt al 613-bis , considero questa legge pericolosa, potenzialmente liberticida e insieme inutile per gli scopi che si propone di raggiungere».
Secondo lo studioso italiano (fra laltro autore del volume Il lavaggio del cervello: realtà o mito?, Elledici, Leumann [Torino] 2002), le teorie del lavaggio del cervello affondano remotamente le radici «nella difficoltà di spiegare scelte che alla società appaiono strane», sostenendo che in casi simili «la persona non agisce, ma è agita da altri che la costringono ad atti contrari alla propria volontà. Tra le scelte strane, indotte da queste presunte tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione atte a creare dipendenza psicologica, che invece il lavaggio del cervello mirerebbe a fermare deprogrammando la vittima, figurano però anche quelle scelte religiose che la maggioranza delle persone considera eretiche».
In Italia fu il caso di don Emilio Grasso un sacerdote cattolico carismatico accusato da alcuni genitori di plagiare i figli che nel 1981 portò la Corte costituzionale a dichiarare incostituzionale larticolo 603 del Codice penale il quale definisce plagio lattività di chi «sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione». Secondo la Corte, infatti linfluenza e la stessa soggezione psichica sono realtà normali nei rapporti fra esseri umani del tipo sacerdote-credente, maestro-allievo o anche medico-paziente.
Difficile da stabilire, il confine giuridico fra attività psichica di persuasione e attività psichica di suggestione abbisognerebbe di parametri di riferimento e di criteri sicuri di distinzione che però non esistono, correndo così il rischio di perseguire giudiziariamente idee e opinioni ritenute inaccettabili per motivi ideologici. Come accertare, dunque, a norma di codice lidentità della persuasione, distinguendo quella lecita da quella vietata?
Salvo casi sporadici, negli USA la lotta al lavaggio del cervello non esiste più da 15 anni; la Francia, invece, lha riscoperta con la legge anti-sètte del 30 maggio 2001, che modifica larticolo 223-15 del Codice penale e contro cui hanno vigorosamente reagito voci autorevoli delle Chiese maggioritarie e organismi internazionali a difesa della libertà religiosa. Dopo la Francia, quindi, ecco lItalia. Quanto avvertitamente non è semplice discernerlo, ma certo il 613-bis nostrano ricalca il 223-15 transalpino.
Di mezzo ci vanno sempre glinnocentiLeggi così parrebbero soddisfare la comprensibile esigenza di lottare contro i ciarlatani e i truffatori; eppure costoro sono sempre stati efficacemente perseguiti sulla base delle leggi esistenti, senza cioè alcuna necessità di provvedimenti speciali che alla fine si rivelano liberticidi per tutti e non solo limitativi delle attività illecite dei malfattori. Il fine non giustifica mai i mezzi, ma in questo caso è vero proprio il contrario: leggi come il 613-bis rischiano di rivolgersi contro altri, colpendo ogni tanto per default anche i farabutti. E gli altri in questione sono di per sé tutti i gruppi e le associazioni umane riconducibili a una fede o a una idea comuni, a un metodo educativo, a una qualsiasi esperienza comunitaria forte. Fra cui le religioni, le Chiese e le sètte.
Ora, le sètte non esistono. La scienza, la storia e la sociologia delle religioni non usano più da tempo questo termine inadeguato a spiegare la complessità del reale, offensivo nelle origini e nelle intenzioni, frusto sul piano metodologico. Sul punto, resta fondamentale lo studio di Massimo Introvigne e di J. Gordon Melton direttore dellInstitute for the Study of the American Religion di Santa Barbara, in California , Pour en finir avec les sectes. Le débat sur le rapport de la commission parlamentaire, pubblicato in terza edizione riveduta a Parigi da Dervy nel 1996.
Linglese sect, per esempio, non traduce litaliano sètta (che sarebbe cult), ma indica una delle denominazioni del cristianesimo riformato (i protestanti, insomma). Accreditata è invece lespressione nuovi movimenti religiosi, anche perché nella comunità accademica non esistono nozioni condivise di sètta. Così come non ne esistono di manipolazione mentale.
Gli specialisti sottolineano dunque come non siano certo gli Stati o i giudici laici i soggetti più titolati a distinguere fra i movimenti, vagliandone le dottrine o le relazioni con le Chiese o le religioni maggioritarie. In Italia, oggi, non vi è pertanto alcun motivo per by-passare la sentenza della Corte costituzionale del 1981 con una legge, il 613-bis, che nella formulazione ricalca il progetto pensato dal Codice penale del 1930, il Codice Rocco, ma che perfino il regime fascista scartò allora come troppo illiberale.
|
Collana "Religioni e Movimenti": |
BRAINWASHING AND MIND CONTROL CONTROVERSIES INDEX PAGE
[Home Page] [Cos'è il CESNUR] [Biblioteca del CESNUR] [Testi e documenti] [Libri] [Convegni]
[Home Page] [About CESNUR] [CESNUR Library] [Texts & Documents] [Book Reviews] [Conferences]