REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
in persona del giudice istruttore dott. Paola Rava, in funzione di giudice unico,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 221/96 r.g.
avente per oggetto: Accertamento della violazione del diritto d'autore e risarcimento danni
promossa da:
Pietro CASCELLA e Cordelia VON DEN STEINEN in CASCELLA,
elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Emilio Jona e Marco Sorinano, che li rappresentano e difendono unitamente agli avv.ti Vittorio Faggioni e Dario Mezzena del foro di Milano per delega a margine dell'atto di citazione;
- ATTORI -
CONTRO
don Aldo GARELLA, elettivamente domiciliato in Biella, presso lo studio degli avv.ti Giancarlo Bertagnolio e Elena Bodo, che lo rappresentano e difendono per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;- CONVENUTO-
sulle seguenti
C 0 N C L U S I O N I
precisate dalle parti:
PER GLI ATTORI:
"Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; preso atto della documentazione prodotta. degli interrogatori e delle prove espletati nonché dellispezione dei luoghi e dei manufatti disposta ed eseguita dal signor giudice istruttore,
voglia:
PER IL CONVENUTO:
"Reiectis contrariis
In rito
1)"Vero che lopera è stata sempre completamente recintata e circondata da animali liberi e che nessuna persona può accedervi se non in possesso di chiave del cancello"
2) Vero che I' opera si trova lontana dalla strada pubblica, in mezzo ai campi." Testi: MOZZONI Uco res.te in Biella; ALLORIO Maria Rosa dom.ta in Salussola c/o La Terruzza; BONVICINI Guglielmina res.te in Biella - Piazzo; GUGLIELMINA Ada, dom.ta in Salussola c/o La Terruzza.
Nel merito
Respingersi la domanda attorea.
In via subordinata
Ridursi la pretesa attorea alla dichiarazione che lesponente sia tenuto a utilizzare il modello scultoreo acquistato da controparte in modo autonomo e distinto dalla realizzazione architettonica della Chiesa all'aperto, non collegando la Chiesa al modello scultoreo stesso.
In ogni caso col favore delle spese gravate di IVA."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Pietro CASCELLA e Cordelia VON DEN STEINEIN convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Biella don Aldo GARELLA, per sentirlo dichiarare responsabile della violazione dei diritti di utilizzazione economica agli stessi spettanti in ordine all'opera di scultura "Chiesa pietra e cielo dei Santi Evangelisti", per averne usurpato i diritti di riproduzione e per averne deformato i valori artistici, con le conseguenti condanne alla distruzione dell'opera, alla pubblicazione della sentenza ed in ogni caso al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo la reiezione delle domande attoree, non potendosi considerare la chiesa realizzata all'aperto riproduzione illecita della scultura di Pietro CASCELLA.
In particolare il convenuto affermava che la costruzione della chiesa poteva aver tratto ispirazione e spunto dal modello scultoreo, ma non poteva essere considerata riproduzione ed effettuazione di copia, essendo lopera realizzata da Pietro CASCELLA una scultura di dimensioni molto ridotte e comunque una scultura fine a se stessa, non idonea alla trasformazione in una vera e propria chiesa.
Esaurita I' attività istruttoria, consistente nell'esperimento di prove testimoniali e nell'ispezione dei luoghi, la causa all'udienza -dell'1.12.1998 veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori verte sui seguenti profili di asserita illiceità: violazione del diritto d'autore per riproduzione non autorizzata delle opere d'arte di Pietro CASCELLA e Cordelia VON DEIN STEINEN; violazione dei diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori; deformazione dei valori artistici delle opere stesse e conseguente grave lesione dell'immagine e della reputazione degli scultori CASCELLA, e VON DEN STEINEIN.
Come noto, il contenuto del diritto d'autore è costituito da un complesso di facoltà inerenti all'opera creata, di cui alcune di natura patrimoniale (diritti di utilizzazione economica), altre di natura morale e personale (diritto morale), il cui fondamento normativo si rinviene nelle disposizioni di cui agli artt. 2575 e segg. c.c., nonché più compiutamente della legge 22.4.1941, n. 633.
Ai sensi dell'art 12 della legge citata lautore ha il diritto esclusivo di pubblicare lopera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo. nei limiti fissati dalla legge, ed in particolare con lesercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli successivi; in particolare lart. 13 della medesima legge stabilisce il diritto esclusivo dellautore di riprodurre lopera darte.
I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dellingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme previsti dalla legge (art. 107 L.A.), di cui deve essere data prova per iscritto (art. 110 L.A.); la cessione dell'opera tuttavia non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione regolati dalla legge.
Il contenuto del diritto morale d'autore, disciplinato dagli arati 20-24 l.a., normalmente inquadrato nei diritti della personalità, che tutela il legame esistente tra lautore e 1'opera ideata, consiste invece nel diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, che possa essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore. Si tratta di un diritto inalienabile e irrinunciabile, che permane anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
Ciò premesso, ritiene questo giudice che la domanda formulata dagli attori sia fondata, potendosi ravvisare nell'opera realizzata dal convenuto don Aldo GARELLA una violazione del diritto d'autore di entrambi sotto il duplice profilo evidenziato.
E' da escludere in primo luogo che lopera realizzata da Pietro CASCELLA possa essere qualificata come progetto architettonico, non ricompreso nella tutela apprestata dagli artt. 1 e 2 legge 633/1941 (tesi che non pare peraltro essere sostenuta neanche dall'odierno convenuto), essendo emerso dalle prove documentali e testimoniali che si tratta di una scultura a se stante, avente un valore artistico autonomo, come tale addirittura oggetto di pubblicazioni ed esposta al pubblico (cfr. documenti 1 e 18 di parte attrice, deposizioni SOTGIU, BERRETTINI, DE NHCHELI).
Analoghe considerazioni possono essere formulate in ordine ai bassorilievi in terracotta eseguiti dallattrice Cordelia VON DEN STEINEN, facenti parte della scultura predetta.
In secondo luogo, come emerge chiaramente dalle fotografie prodotte e come questo giudice ha potuto constatare personalmente nel corso dell'ispezione, non vi è dubbio che il manufatto realizzato in Salussola dal convenuto costituisca riproduzione della scultura di Pietro CASCELLA, essendo chiaramente riprodotta lidea originale, in cui si è manifestato il pensiero dell'artista, della creazione di una chiesa all'aperto mediante una certa ripartizione nello spazio di volumi ed elementi compositivi; né il concetto di riproduzione può essere escluso dalla circostanza dell'essere stato il manufatto realizzato in scala diversa dalla scultura, potendosi definire quella realizzata un'elaborazione dell'opera originale, con riferimento al connotato strutturale della medesima, consistente, al di là delle dimensioni. nella particolare connessione che si rileva tra la creazione intellettuale e la sua materiale estrinsecazione.
Anche in questo caso analoghe considerazioni possono essere formulate in ordine alle tavole ideate dall'attrice VON DEN STEINEIN, anche se solo sulla base del raffronto fotografico, posto che all'atto dell'accesso di questo ufficio gli elementi relativi ai quattro evangelisti non erano presenti sul manufatto realizzato dal convenuto.
Né risulta che il diritto di riproduzione dell'opera figurativa sia stato ceduto dagli autori, mancando la prova scritta della cessione ai sensi dell'art. 110 legge 633/1941. Sulla base delle considerazioni che precedono pertanto può dirsi innanzitutto comprovata la violazione dei diritti di utilizzazione economica degli attori in ordine alle opere d'arte dagli stessi rispettivamente realizzate, e segnatamente del diritto esclusivo di riproduzione riservato all'autore.
Appare altresì ravvisabile la lesione del diritto morale dautore in capo agli attori, consistente, come già detto, nel diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, che possa essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore, essendo stato il manufatto di Salussola (espressamente ricollegato al CASCELLA - cfr. articolo comparso su "FAMIGLIA CRISTIANA" il 15.3.1995) realizzato con materiali diversi dall'originale e senza il rispetto delle proporzioni e dei volumi dell'opera ispiratrice, anche a riguardo delle tavole realizzate dall'attrice VON DEIN STEINEIN, come facilmente rilevabile anche all'esame sommario di un non esperto.
Quanto alle conseguenze della ritenuta violazione del diritto d'autore, ritiene questo giudice che possa essere accolta la domanda di distruzione dell'opera realizzata in Salussola dal convenuto, ai sensi dell'art. 158 legge 633/1941 che appare provvedimento idoneo a rimuovere le conseguenze dannose del fatto, mentre non pare che la legge autorizzi l'imposizione di un termine e di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
Ritiene viceversa questo giudice che debbano essere respinte le ulteriori domande attoree di risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza di condanna.
Sul primo punto, pur essendo ammessa dalla giurisprudenza per i casi di violazione del diritto d'autore la liquidazione in via equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., sul presupposto di una sua verificazione in re ipsa. ritiene questo giudice che nel caso di specie, tenuto conto della natura e degli effetti della riproduzione dell'opera in questione, nonché delle finalità che hanno ispirato la sua realizzazione, del limitato ambito di risonanza dell'evento (almeno secondo quanto emerso in causa) e dell'ubicazione del manufatto in zona impervia, non facilmente accessibile dal pubblico, non possa dirsi comprovata, neanche in via presuntiva, la sussistenza di un danno risarcibile in capo agli autori, né la sussistenza di una dolosa violazione della norma penale di cui all'art. 171 L.A. fonte di danni risarcibili. per gli stessi.
Analoghe considerazioni possono essere altresì formulate in ordine alla richiesta di pubblicazione della sentenza sui due quotidiani LA STAMPA e CORRIERE DELLA SERA, non risultando che la divulgazione della notizia della costruzione realizzata da don GARELLA abbia avuto risonanza a livello nazionale e necessiti di siffatta riparazione.
In conclusione, in accoglimento della domanda, il convenuto don Aldo GARELLA deve essere considerato responsabile di violazione del diritto d'autore spettante a Pietro CASCELLA e Cordelia VON DEIN STEINEN per avere illecitamente riprodotto, in grande scala e senza lautorizzazione degli autori, lopera di scultura "Chiesa Pietra e Cielo dei Santi Evangelisti", realizzata dai predetti maestri Pietro CASCELLA e Cordelia VON DEN STEINEIN e averne deformato la natura e i valori artistici, con conseguente condanna del medesimo alla distruzione dell'opera realizzata.
Per motivi di equità sostanziale si ritiene opportuno disporre lintegrale compensazione della spese di giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE DI BIELLA, ogni contraria istanza. deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa R.G. 221/96 r.g.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Biella, 20.4.1999
Il giudice
(Paola Rava)
Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Biella oggi 15 maggio 1999
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