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Moses David

Sentenza sui Bambini di Dio del Tribunale Penale di Roma del 15 novembre 1991

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 15 del mese di novembre 1991

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

Sezione 2a composto dai signori Magistrati:

1. Dott. Riccardo Morra Presidente

2. Dott. Claudio Cavallo Giudice

3. Dott. M. Teresa Mirra Giudice

con l’intervento del Dott. Canale Sost. Procuratore della Repubblica

e con l’assistenza del Sig. Angela Farina Segretario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di 1° grado 25/12/1991

CONTRO

  1. BERG BRANDT David, n. Oakland (California — USA) il 18.9.1909, latitante

Avviso Avv. A. Pellegrino Largo Pannonia 1 Roma

L. CONTUMACE

… (omissis)

IMPUTATI

BERG David

A) del delitto p. e p. dall’art. 416 pp. 3° ed ult. co. C.P. per avere, insieme con altri, promosso, costituito ed organizzato, e dietro lo schermo della setta "I BAMBINI DI DIO" un’associazione a delinquere a carattere nazionale ed internazionale allo scopo di commettere delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, di truffa e di fabbricazione, commercio e distribuzione di pubblicazioni oscene. Con l’aggravante del numero di associati superiore a dieci.

In Roma e altrove fino ad oggi.

[gli altri]

B) del delitto p. e p. dall’art. 416 2° ed u. co. C.P. per avere partecipato all’associazione di cui sopra.

In Roma ed altrove, fino ad oggi.

MOTIVI

Con rapporto del 16 gennaio 1979 (p. I — 8 fasc. A), la Squadra Mobile della questura di Roma riferiva che nel corso di una perquisizione nei locali del circolo denominato "O.K. CLUB", gestito da [un membro del movimento], e in due abitazioni, rispettivamente in via Appia 25 e in via Almese 2, erano stati sequestrati numerosi opuscoli pubblicati anche all’estero e altri documenti "da cui si rilevano elementi di reità nei confronti degli organizzatori della SETTA, in ordine ai reati di associazione per delinquere e sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione". Si aggiungeva che nel circolo erano state identificate quindici persone tra cui [omissis].

Con altro rapporto, del 26 febbraio 1979, la stessa Squadra Mobile informava che dall’esame degli opuscoli e di alcune lettere sequestrati nelle suddette perquisizioni e dalle dichiarazioni rese da alcune delle persone identificate in quelle operazioni, nonché da [omissis], era risultato che fondatore della "setta denominata I Bambini di Dio" era tale David Berg "cittadino statunitense che si fa chiamare con il nome biblico di Mosé David" e che "a capo delle comunità esistenti in Italia e nel sud Europa sono [omissis].

Sulla base di tale notitia criminis il p.m. procedeva nei confronti delle persone citate e di alcune altre per il delitto previsto dall’art. 416 cod.pen. e il 17 marzo 1979 inviava gli atti al giudice istruttore per l’istruttoria formale.

Era emesso mandato di cattura nei confronti del Berg, [e di altri] mentre il Berg rimaneva irreperibile.

Nei riguardi di tutti gli altri attuali imputati era emesso mandato di comparizione, ma soltanto [alcuni] erano rintracciati e si presentavano a rendere l’interrogatorio: gli altri risultavano irreperibili.

Con ordinanza del 31.3.1984 tutti gli imputati erano rinviati a giudizio per rispondere dei reati a loro rispettivamente ascritti come nell’imputazione.

Nell’odierno dibattimento erano presenti [quattro imputati], che chiedevano di essere giudicati con il rito abbreviato, a norma dell’art. 247 Disp.Trans. cod. proc. pen. Avendo il p.m. prestato il consenso e il tribunale ammesso il rito speciale, veniva disposta la separazione del giudizio nei confronti dei suddetti imputati.

Si procedeva quindi nei confronti degli altri imputati con il rito ordinario.

Osserva il tribunale che non è risultata alcuna prova certa che gli imputati facessero parte di un’organizzazione avente lo scopo di commettere i reati indicati nell’imputazione.

Infatti se è risultato con certezza che il Berg era il fondatore e capo della comunità denominata "I Bambini di Dio"; che era l’autore degli opuscoli e delle "lettere" di cui alcuni degli imputati furono trovati in possesso, e che, probabilmente, era il reale destinatario del 10% di tutti gli introiti, che veniva inviato a Zurigo e in altre località non precisate; non vi è prova di sorta che qualcuno degli imputati avesse aderito alla comunità allo scopo di sfruttare o favorire la prostituzione — che anzi tutte o alcune delle imputate potrebbero esserne state le vittime — o di fabbricare, commerciare o distribuire pubblicazioni oscene — e non le altre di contenuto lecito sequestrato — o di commettere truffe — reato di cui non v’è traccia -. Tanto più che, secondo quanto risulta dagli atti, soltanto a partire dagli ultimi mesi del 1977 il Berg incominciò ad indicare agli adepti che il fine del proselitismo rendeva giustificabile anche l’adescamento con contatti e prestazioni sessuali soprattutto nei confronti di persone che apparissero disponibili ad elargire, una volta stabilito il rapporto, consistenti offerte economiche alla setta.

Appare quindi del tutto verosimile che coloro — in genere giovani o giovanissimi — che già avevano un rapporto di fiducia o addirittura di natura fideistica con il mitico Mosé David, valutassero l’adesione a quell’invito soltanto come apporto personale al raggiungimento delle finalità umanitarie che la setta aveva sempre dichiarato di perseguire.

La mancanza di prove a carico degli imputati — eccettuato il Berg, la cui posizione è diversa, come si è detto — risulta chiaramente anche dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio a giudizio, che rimette "a livello d’indagine dibattimentale" l’accertamento dell’esistenza dell’elemento soggettivo del reato, superando con un richiamo alle indagini di p.g. (assolutamente insufficienti) e alle "dichiarazioni da loro stessi rese" (in cui però non si rinviene alcuna ammissione di responsabilità) l’assenza di prove circa comportamenti degli imputati da cui sia consentito presumere la loro partecipazione all’associazione criminosa.

Né risultano fatti che possano configurare la detta associazione tra il Berg e altre persone non identificate: le affermazioni — peraltro rese soltanto alla polizia giudiziaria — dei testi [ascoltati] riferiscono soltanto circostanze generiche non percepite direttamente ma apprese da "voci correnti".

Tale situazione probatoria comporta l’assoluzione di tutti gli imputati.

P.Q.M.

Visto l’art. 479 cod. proc. pen. 1930,

assolve Berg Brandt [e gli altri] dai reati a loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Roma, 15 novembre 1991

IL PRESIDENTE est.

(Riccardo Morra)

Depositata in Cancelleria

Il 2 — 12 — 91

IL CANCELLIERE

La presente sentenza è divenuta irrevocabile il 15.12.91 per tutti.

Roma, lì 13.1.92 IL CANCELLIERE

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Fri, Apr 7, 2000