Martedì 19 giugno 2007
Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
C. 36 Boato e C. 134 Spini.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2006.
Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato 1), chiarendo di aver tenuto
conto, nella sua elaborazione, sia delle due proposte di legge in titolo, le quali peraltro riproducono il testo dei due disegni di legge in materia di libertà religiosa presentati dal Governo nella XIII e nella XIV legislatura, sia di quanto emerso nel corso dell'utile indagine conoscitiva svolta sulla materia dalla Commissione nel mese di gennaio scorso. Precisa inoltre che il testo unificato in esame intende costituire il punto di partenza per una legge quadro in materia di libertà religiosa e tiene perciò conto anche di tutta la disciplina vigente in materia nell'ordinamento italiano e nei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia, nonché della riflessione della dottrina e della giurisprudenza.
Passa quindi ad illustrare il testo, soffermandosi in particolar modo sull'articolo 1, che sancisce il principio della libertà di religione quale diritto fondamentale della persona, nonché il principio della laicità dello Stato, che, con qualche esitazione, ha deciso di collocare in un comma separato. Sottolinea quindi la novità dell'istituto del registro delle confessioni religiose, al quale le singole confessioni o gli enti che le rappresentano possono liberamente iscriversi, conseguendo in questo modo specifici diritti e vantaggi. L'iscrizione è disposta dal ministro dell'interno, previa valutazione dello statuto della confessione o dell'ente che la richiedono. Sottolinea inoltre che la mancata iscrizione nel registro non comporta discriminazione nei confronti della confessione religiosa non iscritta, essendo espressamente previsto, all'articolo 12, comma 2, che i ministri di culto della confessione religiosa non iscritta nel registro godono ad ogni effetto del relativo stato, alla sola condizione che siano cittadini italiani e che la loro qualifica risulti da un apposito elenco tenuto dal ministro dell'interno. Conclude invitando il presidente a valutare la possibilità di non porre immediatamente ai voti l'adozione del testo unificato come testo base per il seguito dell'esame, rinviando tale passaggio di una settimana, in modo da consentirgli di acquisire le prime valutazioni della Commissione e di apportare eventuali modifiche alla proposta di testo unificato.
Franco RUSSO (RC-SE), dopo aver ringraziato il relatore per l'approfondito lavoro svolto, che ha portato ad un risultato di grande valore culturale, si dice d'accordo sulla proposta di rinviare l'adozione del testo base in modo da consentire ai gruppi di esprimere al relatore le loro prime impressioni.
Maurizio TURCO (RosanelPugno), premesso che il testo unificato del relatore rappresenta senza dubbio un ottimo lavoro, condivide la proposta di rinviarne l'adozione come testo base, in modo da consentire ai gruppi di proporre al relatore aggiustamenti ed integrazioni ancora nella fase di redazione del testo unificato.
Luciano VIOLANTE, presidente, preso atto della richiesta del relatore e dell'orientamento della Commissione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi (C. 36 Boato e C. 134 Spini)
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
NORME SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Capo I
LIBERTÀ DI RELIGIONE
Art. 1.
(Principi generali).
1. La Repubblica garantisce a tutti la libertà di religione quale diritto fondamentale della persona in conformità alla Costituzione e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo nonché delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute in materia.
2. La presente legge si fonda sul principio della laicità dello Stato al quale sarà dato attuazione nelle leggi della Repubblica.
Art. 2.
(Contenuto e limiti).
1. La libertà di religione comprende e presuppone la libertà di coscienza e la libertà di pensiero in materia religiosa. È garantito il diritto di mutare religione o di non averne alcuna. La discussione sui temi religiosi è pienamente libera.
2. La libertà di religione comprende altresì il diritto di professare liberamente la propria religione, in qualsiasi forma individuale o associata, in privato e in pubblico, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto.
3. Nessuno può essere obbligato a manifestare opinioni in materia religiosa o a dichiarare la propria appartenenza religiosa, salvi i casi espressamente previsti a tutela della libertà stessa e a garanzia di altri diritti costituzionalmente garantiti. È assicurata la protezione dei dati personali in materia.
4. La libertà di religione non può essere sottoposta a limitazioni diverse da quelle previste dall'articolo 19 della Costituzione.
5. L'abbigliamento religioso deve consentire l'identificazione della persona.
Art. 3.
(Divieto di discriminazione).
1. Nessuno può essere in alcun modo sottoposto a discriminazioni, distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze fondate su motivi di ordine religioso, né nei giuridici rapporti tra privati, né in quelli tra i privati e la pubblica amministrazione.
2. Gli atti di violenza o di discriminazione per motivi religiosi e l'istigazione a commetterli sono puniti a norma dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. Nei casi di discriminazione per motivi religiosi si applicano le disposizioni
degli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Riunione e associazione).
1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione possono essere liberamente esercitati da tutti anche per finalità di religione o di culto.
Art. 5.
(Libertà delle confessioni religiose)
1. La Repubblica garantisce la libertà delle confessioni religiose secondo le disposizioni della Costituzione.
2. Le confessioni religiose hanno il diritto:
a) di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume;
b) di costruire o di destinare edifici all'esercizio del culto, nel rispetto delle norme urbanistiche;
c) di emanare, pubblicare e diffondere atti e documenti relativi alle loro attività;
d) di insegnare, di esercitare il magistero spirituale e di diffondere la propria dottrina e di farne propaganda;
e) di formare e nominare liberamente i ministri di culto;
f) di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti;
g) di comunicare e corrispondere liberamente, all'interno della Repubblica e nelle relazioni con l'estero, con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose;
h) di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali e artistiche.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 2 non può in alcun caso pregiudicare l'esercizio dei diritti inviolabili degli aderenti alla confessione religiosa.
Art. 6.
(Autonomia confessionale).
1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa, di recedere da essa in modo libero e incondizionato, nonché il diritto di partecipazione, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita e all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole.
2. Le confessioni religiose, le loro associazioni ed organizzazioni garantiscono ai propri aderenti il rispetto delle libertà costituzionali e dei diritti inviolabili della persona all'interno delle rispettive comunità e assicurano il rispetto dei principi del giusto processo in ogni procedimento che li riguardi in ragione della loro appartenenza alla confessione medesima.
3. Gli atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che hanno esercitato i diritti di cui ai commi 1 e 2 sono vietati.
Art. 7.
(Obiezione di coscienza).
1. Tutti hanno diritto di agire in conformità ai dettami della propria coscienza, nell'osservanza delle leggi e nel rispetto dei diritti e dei doveri inderogabili sanciti dalla Costituzione.
2. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza sono disciplinate esclusivamente dalla legge dello Stato.
Art. 8.
(Educazione religiosa dei figli).
1. L'istruzione e l'educazione in materia religiosa sono impartite ai minori, anche se nati fuori dal matrimonio, secondo le indicazioni di coloro che esercitano la potestà dei genitori nel rispetto della personalità, dei diritti dei minori stessi e comunque senza pregiudizio della loro salute, secondo quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. In caso di contrasto fra coloro che esercitano la potestà dei genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell'interesse del minore.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, tutti i minori, dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa.
Art. 9.
(Scuole pubbliche e paritarie).
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità degli alunni, dei docenti e del personale amministrativo e ausiliario senza distinzione di religione.
2. Su richiesta degli alunni e dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari relative alla materia religiosa e alle sue espressioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 10.
(Propaganda e collette).
1. L' affissione e la distribuzione di pubblicazioni e di stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate in conformità ai fini statutari delle confessioni all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.
Art. 11.
(Servizio pubblico radiotelevisivo).
1. Il servizio pubblico radiotelevisivo garantisce nei suoi programmi l'effettivo pluralismo in materia religiosa e assicura alle confessioni spazi adeguati di trasmissione a garanzia della loro uguale libertà secondo quanto previsto dal contratto di servizio tra la società concessionaria e lo Stato.
Art. 12.
(Ministri di culto).
1. I ministri di culto delle confessioni religiose sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale senza ingerenza dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti nel presente capo.
2. I ministri di culto di una confessione religiosa che non sia iscritta nel registro di cui agli articoli 16 e seguenti della presente legge, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non sia iscritto nel medesimo registro, godono ad ogni effetto del relativo stato se siano in possesso della cittadinanza italiana e la loro qualifica risulti da un apposito elenco tenuto dal Ministro dell'interno.
3. Sono iscritti nell'elenco, a loro richiesta, i ministri di culto di confessioni i cui statuti non contrastino con i principi dell'ordinamento giuridico italiano secondo le norme del regolamento adottato con decreto del ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.
4. I ministri di culto di una confessione religiosa iscritta nel registro delle confessioni, ai sensi del capo II della presente
legge, i quali siano in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, a condizione che abbiano dimostrato la propria qualifica depositando presso la Prefettura-ufficio del Governo competente per territorio apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
5. I ministri di culto condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato perdono i benefici connessi allo stato, fatti salvi i diritti previdenziali già maturati.
6. Le disposizioni della legge, nelle quali è fatto riferimento ai ministri di culto si applicano ai soggetti ad essi equiparabili secondo gli statuti delle rispettive confessioni.
Art. 13.
(Cimiteri).
1. I cimiteri ed i crematori sono dotati di sale idonee al fine di consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
Art. 14.
(Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive).
1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia di Stato o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituiti di prevenzione e pena e in ogni altro luogo in cui l'individuo sia sottoposto a restrizioni della libertà personale non possono costituire motivo di violazione del rispetto della dignità umana, delle convinzioni e delle credenze religiose degli individui, e non impediscono l'esercizio della libertà religiosa né delle pratiche di culto individuali che non arrechino molestie alle altre persone L'esercizio delle pratiche di culto collettive può essere sottoposto a limitazioni ragionevoli e proporzionate.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di ricevere periodicamente assistenza spirituale dai ministri di culto della confessione alla quale abbiano dichiarato di appartenere, in locali idonei anche sotto il profilo della tutela della riservatezza.
3. Ai soggetti indicati al comma 1 è assicurato, su loro richiesta e in quanto compatibile con l'organizzazione e il funzionamento dei corpi, dei servizi e degli istituti ivi richiamati, l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e quelle relative all'astensione del lavoro in conformità agli statuti della confessione religiosa alla quale abbiano dichiarato di appartenere, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I soggetti indicati al comma 1, nella propria stanza o nello spazio ad essi personalmente destinato possono esporre immagini o simboli della propria confessione religiosa.
5. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, nel corso del servizio, della degenza o della permanenza, l'ente o l'istituto presso il quale si trovano adotta su richiesta del coniuge, del convivente o, in mancanza, di un parente del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate in locali idonei dal ministro di culto della confessione religiosa indicata dai predetti soggetti.
6. Con regolamenti adottati dai Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo mediante il ragionevole bilanciamento delle esigenze organizzative dell'istituzione e della salvaguardia dei diritti inviolabili della persona. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.
Art. 15.
(Lavoro privato e divieto discriminazione).
1. È vietata ogni discriminazione fondata su motivi di ordine religioso nei rapporti di impiego pubblico o privato e di
lavoro dipendente o autonomo, salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
2. È garantito l'adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico e nei rapporti di lavoro ad esso assimilabili. Il divieto di operare distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze fondate sulla religione all'atto della assunzione, il divieto di licenziamento determinato da motivi religiosi, il divieto di indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti o di atti diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La violazione del divieto di discriminazione comporta in ogni caso la nullità degli atti che la realizzano e la responsabilità per danno patrimoniale e non patrimoniale di chi la pone in essere.
4. I contratti collettivi e individuali di lavoro assicurano l'effettivo esercizio della libertà religiosa, con riferimento alle sue varie espressioni, secondo i principi contenuti nel presente capo
5. La macellazione rituale in conformità alle prescrizioni religiose e la preparazione di alimenti e bevande per fini religiosi sono regolate dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. L'eventuale necessità della certificazione delle autorità religiose, prevista dalle norme statutarie, non può comportare limitazioni irragionevoli e sproporzionate alla libertà di concorrenza e alla libera circolazione dei prodotti.
Capo II
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE CONFESSIONI
Art. 16.
(Personalità giuridica).
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta può richiedere l'iscrizione nel registro delle confessioni dalla quale consegue l'acquisto della personalità giuridica agli effetti civili. Il ministro dell'interno dispone l'iscrizione in apposito registro tenuto presso il ministero.
2. Il ministro può chiedere il parere del Consiglio di Stato in caso di dubbi motivati sulla sussistenza dei requisiti richiesti.
Art. 17.
(Procedura di iscrizione).
1. La domanda di iscrizione è presentata al Ministro dell'interno corredata dallo statuto e dalla documentazione di cui all'articolo 16.
2. Il ministro dell'Interno decide sulla domanda di iscrizione entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di silenzio la domanda si intende accolta. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato.
3. Nel caso in cui sia stato richiesto il parere del Consiglio di Stato, il termine è protratto di sessanta giorni.
Art. 18.
(Requisiti dei richiedenti).
1. La confessione o l'ente esponenziale deve avere sede in Italia e deve essere rappresentata da un cittadino italiano avente residenza in Italia.
2. Lo statuto e comunque la documentazione ad esso allegata deve contenere oltre alla indicazione della denominazione e della sede, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e gli elementi essenziali che caratterizzano la confessione religiosa, una documentazione atta a comprovare la stabilità, le caratteristiche dell' organizzazione e la consistenza patrimoniale della confessione o dell'ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 16 del codice civile.
3. Le norme dello statuto e gli elementi essenziali sopra indicati non devono contenere disposizioni contrarie ai diritti inviolabili
dell'uomo e non devono contrastare con i principi dell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 19.
(Registro delle confessioni).
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale, sono iscritti d'ufficio nel registro delle confessioni subito dopo l'emanazione del decreto ministeriale. L'adempimento deve comunque avvenire entro il settimo giorno successivo.
2. Nel registro delle confessioni devono risultare i legali rappresentanti e i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica nonché le norme di funzionamento essenziali. Le limitazioni dei poteri sono opponibili ai terzi dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel registro delle confessioni.
3. La capacità delle confessioni religiose è disciplinata dalle norme del codice civile in materia di associazioni e fondazioni, in quanto non esplicitamente derogate.
Art. 20.
(Modificazioni allo statuto).
1. Le modificazioni allo statuto della confessione religiosa o dell'ente esponenziale iscritti nel registro delle confessioni devono essere comunicate al ministro dell'interno, che provvederà prontamente alla pubblicazione nel registro, a seguito della quale saranno opponibili ai terzi.
2. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 18, la personalità giuridica è revocata con decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.
Art. 21.
(Associazioni e fondazioni).
1. Le associazioni e le fondazioni con finalità di religione o di culto facenti parte di una confessione religiosa, iscritta nel registro delle confessioni, che ne abbia approvato lo statuto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica quali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti se il loro fine di religione e di culto ha carattere prevalente e costitutivo.
2. Le associazioni e fondazioni che non rispondono ai requisiti anzidetti potranno ottenere la personalità giuridica di diritto privato a norma del codice civile. Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto.
3. Le modalità ed i requisiti per il riconoscimento saranno disciplinati con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Capo III
DIRITTI DELLE CONFESSIONI ISCRITTE NEL REGISTRO
Art. 22.
(Diritti delle confessioni iscritte nel Registro).
1. Le confessioni religiose iscritte nel registro possono celebrare, attraverso i loro ministri del culto, matrimoni religiosi con effetti civili, secondo le norme del capo IV della presente legge, fare acquisti, vendite ed altri negozi giuridici secondo il regime tributario sotto indicato.
Art. 23.
(Edifici di culto).
1. Le confessioni religiose iscritte nel registro che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del comune possono adibire al culto edifici esistenti, di cui sia cessata la specifica destinazione previa, o costruirne dei nuovi, anche in deroga alle norme urbanistiche, ove irragionevolmente limitative e comunque nel rispetto della
normativa in materia di standard urbanistici, di sicurezza ed accessibilità degli edifici aperti al pubblico.
2. Alle stesse confessioni religiose si applicano le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto.
3. L'applicazione delle predette disposizioni ha luogo tenuto conto della uguale libertà di tutte le confessioni e delle esigenze religiose della popolazione.
4. Gli edifici aperti al culto pubblico delle confessioni religiose iscritte nel registro non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazioni, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della confessione interessata, e non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con le confessioni stesse o con i loro enti esponenziali.
5. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici, senza previo avviso e senza avere preso accordi con l'autorità religiosa competente.
6. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti comunque alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli.
Art. 24.
(Sepoltura).
1. Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il trattamento delle salme e la sepoltura dei defunti sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione religiosa di appartenenza iscritta nel registro, compatibilmente con le norme di polizia mortuaria.
Art. 25.
(Previdenza).
1. Ai ministri di culto delle confessioni religiose iscritte nel registro, che siano cittadini italiani e residenti in Italia, si applica l'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 26.
(Acquisti).
1. Per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro si applicano le disposizioni degli statuti in materia, fatte salve le disposizioni delle leggi civili concernenti le persone giuridiche in conformità con quanto previsto dall'articolo 20 della Costituzione.
Art. 27.
(Effetti civili).
1. Agli effetti civili, si considerano comunque:
a) attività di religione, quelle dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede e alla educazione religiosa;
b) attività diverse da quelle di religione, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
Art. 28.
(Effetti tributari).
1. Agli effetti tributari le confessioni religiose iscritte nel registro o i loro enti esponenziali aventi fine di religione, credenza o di culto, nonché le attività da essi svolte e dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti e alle attività aventi finalità dì beneficenza o di istruzione.
2. Le attività diverse da quelle di religione svolte dalle suddette confessioni e dai suddetti enti esponenziali restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
Art. 29.
(Cinque per mille ed erogazioni liberali).
1. Le confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose e le fondazioni e le associazioni con finalità di religione e di culto sono equiparate alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ai fini della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
«l-bis) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.000 euro, a favore di una confessione iscritta nel registro delle confessioni religiose».
Capo IV
MATRIMONIO RELIGIOSO CON EFFETTI CIVILI
Art. 30.
(Richiesta).
1. La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili al matrimonio religioso celebrato davanti al ministro di culto o soggetto equiparato di confessione religiosa iscritta nel registro delle confessioni, a condizione che sia stata previamente effettuata la pubblicazione nella casa comunale e che l'atto sia poi regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.
2. Il matrimonio così celebrato è regolato in ogni suo aspetto dalle norme del codice civile, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio religioso con effetti civili devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione di matrimonio prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile indicando la confessione di appartenenza e il ministro di culto delegato a celebrare il matrimonio
Art. 31.
(Nulla osta).
1. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alla pubblicazione richiesta dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
2. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa avrà luogo davanti a un ministro di culto allo scopo delegato o da lui sostituito in caso di impedimento, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
Art. 32.
(Celebrazione).
1. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui
agli articoli 107 e 108 del codice civile e dà solenne lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi prima di raccoglierne il consenso.
2. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
3. L'omissione della lettura degli articoli del codice civile costituisce causa di intrascrivibilità del matrimonio e di invalidità della trascrizione, qualora effettuata.
4. I coniugi potranno rendere al ministro di culto le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio in ordine alla legittimazione del figlio naturale, di cui agli articolo. 280 e seguenti del codice civile, ed alla scelta del regime di separazione dei beni ai sensi dell'articolo 162 del codice civile. Le dichiarazioni saranno opponibili ai terzi a far tempo dalla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile.
Art. 33.
(Trascrizione).
1. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione all'ufficiale dello stato civile di cui all'articolo 32.
2. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto prontamente e comunque non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti.
3. L'ufficiale dello stato civile, constatate la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.
4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto ha omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
5. All'articolo 83 del codice civile le parole: «dei culti ammessi nello Stato», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «delle confessioni religiose aventi personalità giuridica».
6. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati o da stipulare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Capo V
INTESE
Art. 34.
(Istanza al Presidente del Consiglio).
1. Le confessioni religiose iscritte nel registro possono chiedere al Governo che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. Ai fini della stipulazione dell'intesa, lo Stato è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'istanza per l'intesa è presentata unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all'articolo 16 della presente legge, con l'indicazione di massima delle materie per le quali è richiesta una disciplina concordata.
Art. 35.
(Rappresentante).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione religiosa interessata a indicare chi, a tale fine, la rappresenta in forza del proprio statuto.
Art. 36.
(Trattative).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione consultiva per la libertà religiosa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 1997 e della commissione interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in pari data dà seguito alla richiesta e delega un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa con la rappresentanza della confessione religiosa interessata.
2. I componenti delle commissioni anzidette devono dichiarare di essere in condizioni di piena indipendenza da ogni confessione religiosa e da ogni organizzazione comunque dipendente o collegata, al fine di offrire la massima garanzia dell'imparzialità delle loro valutazioni.
Art. 37.
(Commissione per le intese).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una apposita commissione paritetica con il compito di predisporre un progetto di intesa.
2. La commissione è composta dal direttore della direzione centrale degli affari dei culti del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno e da funzionari delle amministrazioni interessate con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della commissione è scelto tra i componenti e deve ottenere i voti della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il Sottosegretario di Stato trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa in caso di positiva conclusione delle trattative, e, in caso contrario, il verbale di esito negativo con l'indicazione delle conclusioni da parte della confessione.
Art. 38.
(Deliberazione del Consiglio dei ministri).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di positiva conclusione delle trattative, sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivamente al Parlamento, informandolo in modo dettagliato sui princìpi e sui contenuti del progetto stesso.
Art. 39.
(Modifiche al progetto di intesa).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa e ne informa il Parlamento.
2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede ai sensi di quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti.
3. Le medesime procedure di cui agli articoli precedenti si adottano anche nel caso di modifica di un'intesa già approvata.
Art. 40.
(Sottoscrizione dell'intesa).
1. Concluse positivamente le procedure per la stipulazione o la modifica dell'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri sottoscrive l'intesa con il rappresentante della confessione religiosa.
Art. 41.
(Legge di approvazione).
1. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa che disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato è presentato prontamente dal Governo al Parlamento con allegato il testo dell'intesa stessa.
Art. 42.
(Norme di attuazione).
1. Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle singole confessioni religiose iscritte, si provvede, ove previsto dalla legge stessa, con decreti del Presidente della Repubblica previa intesa con la confessione che ne faccia richiesta.
Capo VI
DISPOZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 43.
(Efficacia dello stato giuridico preesistente).
1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, conservano la personalità giuridica in precedenza riconosciuta.
2. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge.
3. Essi devono richiedere l'iscrizione nel registro delle confessioni, di cui all'articolo 16, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I ministri di culto, la cui nomina è stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato dalla medesima legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e successive modificazioni, e da ogni altra disposizione che li riguardi.
Art. 44.
(Persone giuridiche straniere).
1. Le confessioni religiose che sono persone giuridiche straniere restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.
2. Le predette confessioni ove intendano essere riconosciute ai sensi della presente legge devono presentare domanda per ottenere l'iscrizione nel registro alle condizioni e secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 45.
(Accordi e intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione).
1. Le norme della presente legge non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. La presente legge non modifica e non pregiudica le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
Art. 46.
(Abrogazione legge e regolamento sui culti ammessi).
1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n. 1159, e il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dagli articoli precedenti.
2. È altresì abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto con i principi informatori e con le disposizioni della presente legge.
3. In tutte le disposizioni legislative e regolamentare che permangono in vigore le espressioni «culti ammessi», «confessioni acattoliche» e similari devono intendersi sempre sostituite dall'espressione «confessioni religiose diverse dalla cattolica».