La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 7 novembre 2006.
Franco RUSSO (RC-SE) ricorda che già nel corso dell'esame del testo costituzionale all'interno dell'Assemblea costituente si era svolto un ampio e articolato dibattito in materia di libertà religiosa, sviluppatosi anche successivamente. Questo tema deve oggi confrontarsi con elementi di novità intervenuti nella società civile, al cui interno sono presenti nuove e numerose componenti religiose, in particolare quella musulmana. Ritiene che sia necessario pertanto passare da un regime di tolleranza ad un generale regime di libertà religiosa non solo mediante l'attuazione l'articolo 8 della Costituzione, ma anche garantendo l'esercizio di altri fondamentali diritti costituzionali, come illustrato dal relatore Zaccaria. A nome del proprio gruppo dichiara di condividere le proposte di legge in oggetto, volte a favorire l'espressione di tutti i sentimenti religiosi. In proposito osserva che la chiesa cattolica ha sempre affermato che la libertà religiosa non può essere confinata ad una dimensione privata, ma investe diversi aspetti del vivere sociale. Dichiara pertanto di condividere la previsione per cui si consente alle confessioni religiose la possibilità di raggiungere le intese con lo Stato italiano anche a prescindere dalla presenza del requisito della personalità giuridica. Si sofferma quindi sulla sentenza 203/1989 della Corte costituzionale, che afferma il principio supremo della laicità dello Stato, al quale ritiene che il testo potrebbe fare espresso riferimento, in modo da garantire la neutralità dello
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Stato di fronte alle diverse confessioni religiose, affidando contestualmente al singolo individuo l'eventuale opzione sulla scelta religiosa. In questo modo si colmerebbe il vulnus presente nella Carta costituzionale, sbilanciata in favore delle confessioni concordatarie. Osserva che il punto più complesso dell'intero tema della libertà religiosa è quello di armonizzare i diritti della collettività con quelli delle persone singole, specialmente per quelle culture che fanno della religione un elemento di identità nazionale e che per questo porta a comprimere gli spazi di libertà individuale, che rischiano di essere sacrificati a vantaggio delle ragioni collettive. Per queste ragioni ritiene che il provvedimento in esame dovrebbe prevedere espressamente il diritto della libertà individuale di professare la religione prescelta o anche di non professarne alcuna. Si sofferma infine sul riferimento, contenuto nei provvedimenti in titolo, alla libertà religiosa quale diritto pubblico soggettivo, che ritiene obsoleto e risalente ad una concezione che indicava la concessione di tali diritti da parte dello Stato. La libertà religiosa è invece un diritto soggettivo, che può essere esercitato anche collettivamente. Conclude ribadendo l'orientamento favorevole del proprio gruppo sulle proposte in esame, ritenendo che l'approvazione di esse costituirebbe una conquista di civiltà.
Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, dichiara di condividere l'osservazione del deputato Russo in ordine all'improprio riferimento alla libertà religiosa nella categoria dei diritti pubblici soggettivi. Ritiene inoltre che il riferimento al principio della laicità dello Stato consentirebbe di equiparare la rilevanza delle diverse confessioni religiose, a prescindere dalla sussistenza del requisito della personalità giuridica. Osserva infine come il provvedimento in esame si presenti collegato orizzontalmente con quello sulla cittadinanza.
Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.