I Commissione - Resoconto di meroledì 19 gennaio 2005
Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 1576 Spini, C. 1902 Molinari e C. 2531 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 16 dicembre 2004.
Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo base adottato dalla Commissione (vedi allegato 3).
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, in considerazione dell'elevato numero di emendamenti presentati e della circostanza che la prossima settimana sarà impegnata in una missione all'estero, propone di rinviare alla seduta di martedì 1o febbraio 2005 l'espressione del parere sulle proposte emendative.
Donato BRUNO, presidente, non essendovi obiezioni, ritiene accoglibile la proposta del relatore, che potrebbe consentire alla Commissione di concludere, entro la seduta di giovedì 3 febbraio 2005, l'esame del provvedimento, che risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di febbraio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
ALLEGATO 3
Libertà religiosa e culti ammessi (A.C. 2531 e abb).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 1. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Le disposizioni della presente legge sono conformi alla Costituzione, alle convenzioni internazionali ed ai princìpi del diritto internazionale.
1. 2. Il relatore.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 1. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fede religiosa con la seguente: religione.
2. 2. Il relatore.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fede religiosa aggiungere le seguenti: o convinzione.
*2. 3. Schmidt.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fede religiosa aggiungere le seguenti: o convinzione.
*2. 4. Montecchi, Amici, Leoni, Bressa, Maccanico.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 5. Carrara, Nespoli, Saia, Conte.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: mutare religione aggiungere le seguenti: o convinzione.
2. 6. Amici, Montecchi, Leoni, Bressa, Maccanico.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: e 19 della Costituzione con le seguenti: , 19 e 20 della Costituzione.
*2. 7. Leoni, Amici, Montecchi, Bressa, Maccanico.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: e 19 della costituzione con le seguenti: , 19 e 20 della Costituzione.
*2. 8. Mascia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In conformità al diritto internazionale la libertà di religione e di credenza include la libertà di convinzioni teiste, agnostiche ed atee. Tali convinzioni sono
ricondotte, sul piano della loro libera professione e del loro esercizio, alla libertà di coscienza garantita concretamente dalla presente legge.
2. 9. Mascia.
Sopprimere il comma 2.
2. 10. Il relatore.
Al comma 2, sopprimere le parole: dell'ordinamento giuridico italiano nonché.
2. 11. Montecchi, Leoni, Amici, Bressa, Maccanico.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 1. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sostituire le parole: fede religiosa con le seguenti: religione o convinzione.
3. 2. Schmidt.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fede religiosa con la seguente: religione.
3. 3. Il relatore.
Al comma 1, dopo le parole: fede religiosa aggiungere le seguenti: o convinzione.
3. 4. Amici, Montecchi, Leoni, Bressa, Maccanico.
Al comma 1, sopprimere le parole: né essere obbligato a dichiarazioni specificatamente relative alla propria appartenenza confessionale.
3. 5. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 1. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sostituire le parole da: fede religiosa fino alla fine del comma, con le seguenti: libertà di coscienza, con il proprio credo o con la propria religione, nel rispetto della loro personalità, senza pregiudizio della salute dei medesimi.
4. 2. Mascia.
Al comma 1, sostituire le parole: fede religiosa con la seguente: religione.
4. 3. Il relatore.
Al comma 1, dopo le parole: fede religiosa aggiungere le seguenti: o convinzione.
4. 4. Leoni, Montecchi, Amici, Bressa, Maccanico.
Al comma 1, sostituire le parole: e nel rispetto dei diritti dall'ordinamento giuridico italiano e dalle convenzioni internazionali.
4. 5. Il relatore.
Sopprimere il comma 2.
4. 6. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell'interesse primario del minore.
*4. 7. Mascia.
Al comma 2, dopo le parole: libertà religiose aggiungere le seguenti: ; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell'interesse primario del minore.
*4. 8. Montecchi, Leoni, Amici, Bressa, Maccanico.
ART. 5.
Sopprimerlo.
5. 1. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 6.
Sopprimerlo.
6. 1. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: senza ingerenza da parte dello Stato.
6. 2. Carrara, Nespoli, Conte, Saia.
Al comma 1, sopprimere le parole da: nel rispetto fino alla fine del comma.
6. 3. Il relatore.
Al comma 1, sopprimere le parole: dell'ordinamento giuridico italiano nonché.
6. 4. Amici, Montecchi, Leoni, Bressa, Maccanico.
Sopprimere il comma 2.
6. 5. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. È vietato porre in essere atti aventi lo scopo di discriminare, recare molestia o nuocere a coloro che esercitano i diritti di cui al comma 1.
*6. 6. Leoni, Montecchi, Amici, Bressa, Maccanico.
Al comma 2, sostituire le parole da: Non possono fino a: molestia con le seguenti: È vietato porre in essere atti aventi lo scopo di discriminare, recare molestia o nuocere.
*6. 7. Mascia.
Al comma 2, sopprimere le parole: nuocere o recare molestia a.
6. 8. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 7.
Sopprimerlo.
7. 1. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: e delle convenzioni internazionali.
7. 2. Carrara, Nespoli, Saia.
ART. 8.
Sopprimerlo.
8. 1. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Sopprimere il comma 1.
8. 2. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: alle Forze armate.
8. 3. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati,
8. 4. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: la degenza in strutture sanitarie, socio sanitarie ed assistenziali,
8. 5. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: e l'adempimento delle pratiche di culto.
8. 6. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole da: e l'adempimento delle prescrizioni religiose fino alla fine del comma.
8. 7. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare.
8. 8. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: e di quelle relative all'astensione dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività.
8. 9. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sostituire le parole: dalle leggi di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione con le parole dagli statuti delle confessioni e associazioni religiose di cui al capo II della presente legge.
8. 10. Montecchi, Leoni, Amici, Bressa, Maccanico.
Sopprimere il comma 3.
8. 11. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 3 sopprimere le parole: da una guida spirituale o dal soggetto equiparato.
*8. 12. Il relatore.
Al comma 3 sopprimere le parole: da una guida spirituale o dal soggetto equiparato.
*8. 13. Amici, Montecchi, Leoni, Bressa, Maccanico.
ART. 9.
Sopprimerlo.
9. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: L'adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico.
9. 2.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Sopprimere il comma 2.
9. 3.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 10.
Sopprimerlo.
10. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: e le guide spirituali o i soggetti equiparati.
*10. 2.Il relatore.
Al comma 1 sopprimere le parole: e le guide spirituali o i soggetti equiparati.
* 10. 3.Saia, conte.
Al comma 1 sopprimere le parole: e le guide spirituali o i soggetti equiparati.
* 10. 4.Montecchi, Leoni, Amici, Bressa, Maccanico.
Sopprimere il comma 2.
10. 5.Carrara, Saia, Conte, Nespoli.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. I ministri di culto e le guide spirituali o soggetti equiparati di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando, presso l'ufficio competente per l'atto, l'apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
3. I ministri di culto e le guide spirituali o soggetti equiparati di una confessione religiosa priva di personalità giuridica, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non abbia la personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative.
Conseguentemente all'articolo 11, comma 1:
al primo periodo, sostituire le parole da: la cui nomina fino a: comma 2 con le seguenti: di una confessione religiosa avente personalità giuridica, o davanti ad uno dei ministri di culto o guide spirituali o soggetti equiparati di cui all'articolo 10, comma 3;
al terzo periodo, sostituire le parole da: relativa all'approvazione fino alla fine del periodo con le seguenti: di cui all'articolo 10, comma 2, ovvero la certificazione relativa all'approvazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.
10. 6.Mascia.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza. Nei casi di una confessione religiosa priva di personalità giuridica ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non abbia personalità giuridica, essi, se in possesso di cittadinanza italiana, possono compiere tali atti se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative, sentito il parere non vincolante della confessione stessa.
10. 7. Leoni, Montecchi, Amici, Bressa, Maccanico.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
10. 8.Il relatore.
Alla rubrica sopprimere le parole: guide spirituali o soggetti equiparati.
10. 9.Il relatore.
ART. 11.
Sopprimerlo.
11. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , a una guida spirituale o a un soggetto equiparato con le seguenti: di una confessione religiosa avente personalità giuridica o.
11. 2.Amici, Montecchi, Leoni, Bressa, Maccanico.
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto abbia comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione in caso di possesso di personalità giuridica ovvero, in mancanza, abbia depositato la certificazione relativa all'approvazione della nomina ministeriale di cui all'articolo 10 comma 2.
11. 3.Montecchi, Leoni, Amici, Bressa, Maccanico.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: codice civile, aggiungere le seguenti: omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi, e.
11. 4.Mascia.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: la guida spirituale o il soggetto equiparato.
* 11. 5.Montecchi, Leoni, Amici, Bressa, Maccanico.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: la guida spirituale o il soggetto equiparato.
* 11. 6.Il relatore.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la guida spirituale o il soggetto equiparato.
** 11. 7.Il relatore.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la guida spirituale o il soggetto equiparato.
** 11. 8.Montecchi, Leoni, Amici, Bressa, Maccanico.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: alla guida spirituale o al soggetto equiparato.
11. 9.Il relatore.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: dalla guida spirituale o dal soggetto equiparato.
* 11. 10.Leoni, Montecchi, Amici, Bressa, Maccanico.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dalla guida spirituale o dal soggetto equiparato, davanti ai quali con le seguenti: davanti al quale.
* 11. 11.Il relatore.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: la guida spirituale o il soggetto equiparato.
** 11. 12.Il relatore.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: la guida spirituale o il soggetto equiparato.
** 11. 13.Leoni, Montecchi, Amici, Bressa, Maccanico.
Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: alla guida spirituale o al soggetto equiparato.
11. 14.Leoni, Montecchi, Amici, Bressa, Maccanico.
Sopprimere il comma 4.
11. 15.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Sopprimere il comma 5.
11. 16.Schmidt.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La rubrica del capo II del titolo VI del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico o di culti diversi.
11. 17.Amici, Montecchi, Leoni, Bressa, Maccanico.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A coloro che non celebrano il matrimonio davanti ad un ministro di culto il comune deve assicurare che i luoghi adibiti allo svolgimento della cerimonia siano privi di qualsivoglia simbolo o riferimento religioso.
11. 18.Mascia.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'articolo 83 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 83. (Matrimonio celebrato davanti a ministro di culto diversi da quello cattolico). - Il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto delle confessioni religiose aventi personalità giuridica o la cui nomina sia stata approvata dal Ministro dell'interno è regolato dalla disposizioni del Capo III, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.
11. 19.Montecchi, Leoni, Amici, Bressa, Maccanico.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 83, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dei culti ammessi nello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «delle confessioni religiose aventi personalità giuridica o la cui nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno»;
b) alla rubrica del medesimo articolo le parole: «ammessi nello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dal cattolico».
11. 20.Schmidt.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
11. 21.Il relatore.
ART. 12.
Sopprimerlo.
12. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Insegnamento nelle scuole).
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione.
2. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle stesse istituzioni nell'esercizio della propria autonomia, e previste dall'ordinamento scolastico vigente, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate.
12. 2.Schmidt.
Sopprimere il comma 1.
12. 3.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sostituire le parole da: dignità fino alla fine dell'articolo con le seguenti: libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini.
2. È riconosciuto agli alunni delle scuole statali e degli enti locali il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico prevede che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti, e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o di culto.
3. Nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, nel quadro degli insegnamenti curricolari, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado appartenenti al sistema pubblico di istruzione e formazione propongono agli studenti elementi di informazione sul fatto religioso e sulle concezioni laiche del mondo in chiave aconfessionale e culturale, con l'obiettivo di favorire la conoscenza delle diverse tradizioni, spiritualità e filosofie, e di promuovere la comprensione interculturale e interreligiosa.
12. 4.Mascia, Titti De Simone.
Al comma 1, sostituire le parole da: dignità fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini.
2. Nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, nel quadro degli insegnamenti curricolari, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado appartenenti al sistema pubblico di istruzione e formazione propongono agli studenti elementi di informazione sul fatto religioso e sulle concezioni laiche del mondo in chiave aconfessionale e culturale, con l'obiettivo di favorire la conoscenza delle diverse tradizioni, spiritualità e filosofie, e di promuovere la comprensione interculturale e interreligiosa.
12. 5.Mascia, Titti De Simone.
Al comma 1, sostituire le parole: dignità della persona e della sua fede religiosa con le seguenti: libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione.
12. 6.Carrara, Saia, Nespoli, Conte.
Al comma 1, sostituire le parole: e della sua fede religiosa con le seguenti: senza distinzione di religione.
12. 7.Leoni, Montecchi, Amici, Bressa, Maccanico.
Al comma 1, sostituire le parole: fede religiosa con la seguente: religione.
12. 8.Il relatore.
Sopprimere il comma 2.
12. 9.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle stesse istituzioni nell'esercizio della propria autonomia, e previste dall'ordinamento scolastico vigente, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate.
12. 10.Leoni, Montecchi, Amici, Bressa, Maccanico.
Al comma 2, sostituire le parole: e i loro genitori con le seguenti: o i loro genitori.
12. 11.Montecchi, Leoni, Amici, Bressa, Maccanico.
ART. 13.
Sopprimerlo.
13. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole da: purché il loro contenuto fino a: legge 25 ottobre 1977, n. 881.
13. 2.Il relatore.
ART. 14.
Sopprimerlo.
14. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: sentite le confessioni stesse o i loro enti esponenziali.
14. 2.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 15.
Sopprimerlo.
15. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sostituire le parole: fede religiosa con la seguente: religione.
15. 2.Il relatore.
Al comma 1, dopo le parole: fede religiosa aggiungere le seguenti: o convinzione.
15. 3.Amici, Montecchi, Leoni, Bressa, Maccanico.
Al comma 1, sopprimere le parole: di formare e nominare liberamente i propri ministri di culto;
15. 4.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: e le guide spirituali o i soggetti equiparati.
* 15. 5.Montecchi, Leoni, Amici, Bressa, Maccanico.
Al comma 1, sopprimere le parole: e le guide spirituali o i soggetti equiparati.
* 15. 6.Il relatore.
Sopprimere il comma 3.
15. 7.Il relatore.
ART. 16.
Sopprimerlo.
16. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 17.
Sopprimerlo.
17. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 18.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale dell'organizzazione richiedente, accerta, in particolare che lo statuto o l'attività della confessione religiosa non leda i diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
18. 1.Amici, Montecchi, Leoni, Bressa, Maccanico.
ART. 19.
Sopprimerlo.
19. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 20.
Sopprimerlo.
20. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 21.
Sopprimerlo.
21. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 22.
Sopprimerlo.
* 22. 1.Carrara, Saia. Nespoli, Conte.
Sopprimerlo.
* 22. 2.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti con le seguenti: solo per le confessioni che hanno stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
22. 3.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 23.
Sopprimerlo.
23. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Nel rispetto delle norme di polizia mortuaria e delle norme vigenti in materia di cremazione, a coloro che in vita ne hanno fatto richiesta deve essere assicurata la disponibilità di luoghi idonei alla sepoltura privi di simboli o riferimenti religiosi, nonché la predisposizione di locali e spazi esterni atti allo svolgimento di esequie non religiose.
23. 2.Mascia.
ART. 24.
Sopprimerlo.
24. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
1. Associazioni e fondazioni con finalità di religione e di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto.
24. 2.Leoni, Montecchi, Amici, Bressa, Maccanico.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto.
24. 3.Schmidt.
Al comma 1, sostituire le parole: Associazioni e fondazioni con le seguenti: Le Associazioni.
24. 4.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto.
24. 5.Mascia.
ART. 25.
Sopprimerlo.
25. 1.Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Erogazioni liberali a favore delle confessioni religiose).
1. Le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino a euro 1.032,91 a favore delle confessioni religiose dotate di personalità giuridica o del loro ente esponenziale che abbiano fatto richiesta di essere iscritte in un apposito registro presso il Ministero dell'interno. Tale possibilità decorre dal periodo fiscale successivo alla iscrizione in
tale registro, che è aggiornato annualmente.
2. L'iscrizione al registro presso il Ministero dell'interno non è soggetta a valutazione discrezionale; all'atto della richiesta dell'iscrizione, le confessioni religiose o il loro ente esponenziale dichiarano la finalizzazione delle erogazioni che beneficiano della deduzione fiscale.
3. Con proprio decreto, da emanarsi entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro delle finanze definisce le modalità inerenti alla deduzione fiscale e i controlli sull'effettiva erogazione delle somme e la gestione delle stesse da parte delle confessioni beneficiarie o del loro ente esponenziale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti e istituzioni e soggetti residenti in paesi non appartenenti all'Unione Europea, pari allo 0,02 per cento delle somme trasferite.
25. 01.Mascia.
ART. 26.
Sopprimerlo.
26. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla cura delle anime con le seguenti: a rispondere alle esigenze spirituali della persona.
26. 2.Mascia.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla cura delle anime con le seguenti: a rispondere alle esigenze spirituali delle persone.
26. 3.Montecchi, Leoni, Amici, Bressa, Maccanico.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di guide spirituali o di soggetti equiparati,.
26. 4.Leoni, Montecchi, Amici, Bressa, Maccanico.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: fede con la seguente: religione.
26. 5.Il Relatore.
ART. 27.
Sopprimerlo.
27. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 28.
Sopprimerlo.
28. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 29.
Sopprimerlo.
29. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 30.
Sopprimerlo.
30. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: per decidere se avviare le trattative.
30. 2.Mascia.
ART. 31.
Sopprimerlo.
31. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole: contrarie all'ordinamento giuridico italiano, ovvero.
31. 2.Montecchi, Leoni, Amici, Bressa, Maccanico.
ART. 32.
Sopprimerlo.
32. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 33.
Sopprimerlo.
33. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
Al comma 1, sopprimere le parole da: , diretta anche fino alla fine del comma.
* 33. 2.Mascia.
Al comma 1, sopprimere le parole: , diretta anche ad approvare la scelta di concludere l'intesa con la confessione interessata.
* 33. 3.Amici, Montecchi, Leoni, Maccanico, Bressa.
Al comma 1, sostituire le parole da: , diretta anche fino alla fine del comma, con le seguenti: e informa, quindi, il Parlamento sui princìpi e sui contenuti del progetto stesso.
33. 4.Mascia.
Sopprimere il comma 2.
* 33. 5.Mascia.
Sopprimere il comma 2.
* 33. 6.Schmidt.
Al comma 2, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
33. 7.Montecchi, Leoni, Amici, Bressa, Maccanico.
ART. 34.
Sopprimerlo.
34. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 35.
Sopprimerlo.
35. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 36.
Sopprimerlo.
36. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 37.
Sopprimerlo.
37. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 38.
Sopprimerlo.
38. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 40.
Sopprimerlo.
40. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
ART. 41.
Sopprimerlo.
41. 1.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
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