Ventiquattro anni fa la Consulta con la sentenza 96/81 eliminò dall’ordinamento giuridico l’articolo 603 del codice penale, il reato di plagio e cioè l’azione di chi sottopone una persona al proprio potere in modo da indurla in stato totale di soggezione. Ieri il Senato ha cominciato a discutere sulla manipolazione mentale avviando l’esame di due provvedimenti contro il “lavaggio del cervello”. Polemiche in aula, la maggioranza ha illustrato il ddl contro “sette e gruppi pseudoreligiosi”, Ds e Verdi si sono scagliati contro “uno strumento che può limitare la libertà delle idee”. Il voto è slittato ad altra seduta per mancanza del numero legale.
I due articoli predisposti da Elisabetta Alberti Casellati, sottosegretario alla Salute, fanno riferimento a un’ipotesi di manipolazione mentale e vanno ad aggiungersi all’articolo 613 (stato di incapacità procurato mediante violenza). In particolare, “chiunque con minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici, pratiche di condizionamento della personalità pone qualcuno in stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio o di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare una omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”. Se il fatto è commesso “nell’ambito di un gruppo (setta pseudo religiosa) che promuove attività con lo scopo di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene previste sono aumentate di un terzo”. Il relatore Guido Zinconi, Fi, illustrando il provvedimento ha detto di sperare che il Parlamento approvi il ddl prevedendo eventuali modifiche che possano sconfiggere il pericolo di impugnazioni per illegittimità costituzionale. Un rischio reale perché fu proprio la Consulta nell’aprile del 1981 a cancellare il reato introdotto nel 1930 ma con riferimenti giuridici lontanissimi, il termine plagium compare sin dal terzo secolo avanti Cristo.
L’Alta Corte con la sentenza scritta da Edoardo Volterra stabilì che il reato di plagio violava l’articolo 25 della Costituzione, che impone al legislatore di formulare norme di preciso significato e rispondenti a ipotesi “realistiche” di reato. La Consulta decise che non era dimostrabile in base alle conoscenze scientifiche che possano esistere persone capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di un altro. La Corte volle ricordare “tipiche situazioni di dipendenza psichica” come quelle tra innamorati, tra sacerdote e credente, tra medico e paziente, tra maestro e allievo. Scrisse: “È difficilissimo in questi casi stabilire quando la persuasione si trasformi in suggestione”.
Adesso quaranta sociologi e storici della religione tra i quali i più noti specialisti italiani dello studio delle “sette” e dei nuovi movimenti religiosi (Massimo Introvigne, Enzo Pace, Clemente Lanzetti, Maria Immacolata Macioti, Luigi Berzano, PierLuigi Zoccatelli) e i presidenti delle maggiori associazioni accademiche internazionali sulle religioni (Rodney Stark, David Bromley, Karel Dobbelaere) hanno rivolto un appello perché il ddl non sia approvato. “L’Italia scrivono è stata per anni riconosciuta come uno dei paesi del mondo più favorevoli alla libertà religiosa. Sembra che la situazione stia cambiando”. Massimo Introvigne, direttore del Cesnur di Torino, spiega che “alle sette sataniche che commettono stupri e omicidi si farebbe un piacere condannando soltanto per plagio”. Quanto al resto, ricorda, esistono già i reati di truffa e circonvenzione di incapace.