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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIV LEGISLATURA ------

820a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2005

(Antimeridiana)

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Presidenza del vice presidente SALVI,

indi del vice presidente FISICHELLA

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Discussione dei disegni di legge:

(1777) ALBERTI CASELLATI. - Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale

(800) MEDURI ed altri. - Norme per contrastare la manipolazione psicologica

(Relazione orale) (ore 12,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1777 e 800.

Il relatore, senatore Ziccone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZICCONE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi all'esame del Senato colma, o per lo meno intende colmare, una lacuna che si era verificata nel nostro ordinamento a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 96 che nel 1981 aveva eliminato il delitto di plagio.

Le ragioni - non sto qui a ricordarle - erano ragioni di contrasto con i princìpi di tipicità e di tassatività delle norme penali. La fattispecie del delitto di plagio è stata considerata dalla Corte costituzionale troppo generica per poter rispondere ai requisiti di tipicità e di legittimità voluti dalla Costituzione italiana.

Questo però ha creato un vuoto legislativo che, nel tempo, è risultato essere sempre più grave e, infatti, in tempi recenti e in modo geometricamente progressivo, sono diventati sempre più frequenti, numerosi ed allarmanti episodi soprattutto di giovani, ma non soltanto giovani, la cui libertà di coscienza e la cui capacità (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente) di orientarsi nel mondo, di essere oggettivamente capaci di esercitare le loro funzioni e il loro libero arbitrio sono state sempre più oggetto di atti violenti, o comunque, attraverso sistemi molto subdoli, rese impossibili o difficili.

Questa piaga, che è stata rilevata da numerosissime associazioni di volontariato che hanno voluto essere ascoltate dalla Commissione giustizia, nella quale il dibattito su questa norma è stato lungo e sotto certi aspetti anche complicato, hanno sottolineato come soprattutto nell'Italia del Nord, ma anche in altre parti d'Italia, venissero organizzate delle vere e proprie sette o pseudo-organizzazioni religiose, ma tali solo dal punto di vista del nome o formale e non anche sostanziale, che per l'appunto finivano con l'irretire molti giovani.

La Commissione ha anche voluto, nelle sue audizioni, conoscere i casi concreti, verificare ciò che si era realizzato al riguardo ed è rimasta colpita dalla circostanza che quei pochi procedimenti penali che erano stati instaurati si erano conclusi con provvedimenti in cui l'autorità giudiziaria segnalava al legislatore la lacuna verificatasi a seguito della sentenza della Corte costituzionale, ma anche che non riusciva a punire (così veniva detto espressamente in questi precedenti giudiziari) perché mancava, per l'appunto, una norma sufficientemente certa, applicabile ai casi esaminati.

Per soddisfare queste esigenze, sono stati presentati numerosi disegni di legge. Il primo dal senatore Meduri, che ha suscitato grande interesse nella Commissione e che ha costituito, in un certo senso, il precedente su cui si è inserito poi il disegno di legge della senatrice Alberti Casellati, il quale, per l'impianto chiaro e già abbastanza orientato alla certezza dei confini della fattispecie, ha costituito l'oggetto di esame principale da parte della Commissione.

Il disegno di legge sostanzialmente opera su vari piani per raggiungere quel minimo di certezza del diritto indispensabile per non ricadere nelle sanzioni della Corte costituzionale e non essere, ad avviso mio e della Commissione, tale da infrangere quel limite minimo di certezza e di tassatività voluto dalla nostra Costituzione. Innanzitutto, per quel che riguarda i mezzi e i modi attraverso cui si produce il risultato, questi ultimi sono espressamente descritti: si deve trattare di violenza, di minacce, di mezzi chimici, di interventi chirurgici o pratiche psicologiche che devono essere tali da produrre un evento, anch'esso specificato e consistente nel condizionamento della personalità che si traduce in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui. Infine, è stato anche chiarito che si deve trattare di un evento che produce atti gravemente pregiudizievoli.

La pena prevista, data la gravità del reato, è da quattro a otto anni e poi, da un punto di vista di politica criminale per poter contrastare questo fenomeno, che - lo ripeto - soprattutto in alcune parti d'Italia ha assunto dimensioni allarmanti, si è prevista un'aggravante che stabilisce un aumento delle pene di un terzo nel caso in cui a promuovere queste attività siano stati gruppi che hanno proprio questo scopo e questa funzione.

Questa è la proposta che viene formulata dalla senatrice Alberti Casellati, a cui ha partecipato nella elaborazione in modo molto attivo la Commissione in tutte le sue componenti, sia di maggioranza sia di minoranza. Questo è stato lo sforzo, il tentativo di sottrarre - ripeto - questa norma ad un possibile vaglio di illegittimità costituzionale.

Devo anche dire che, nel corso di questi ultimi mesi, non appena si è conosciuta la presentazione in Senato di questo disegno di legge e la possibilità dell'approvazione dello stesso da parte dell'Aula, sono pervenute decine di messaggi di associazioni e centinaia, se non migliaia, di altri messaggi di persone e di famiglie che, incappate in questa situazione che sconvolge le comunità e le famiglie per la gravità di ciò che si è verificato e che continua a verificarsi, invocavano un rapido esame da parte del Senato.

Ovviamente, come relatore, mi associo a questa richiesta che parte - ripeto - da tanti cittadini e spero che il Senato voglia approvare questo disegno di legge, naturalmente apportando, qualora lo ritenga, quelle modifiche in grado di sconfiggere ulteriormente il pericolo di possibili vagli di illegittimità costituzionale, la sola preoccupazione, questa, che la Commissione ha affrontato.

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, colleghi, malgrado l'orario non favorevole, devo chiedere la vostra attenzione, perché la questione di incostituzionalità che propongo è di estrema serietà, non per le mie parole, ma perché essa germina da una straordinaria sentenza della Corte costituzionale (precisamente la n. 96 del 9 aprile 1981, dovuta alla penna del giudice relatore Edoardo Volterra), nella quale, nell'espungere dal nostro sistema giuridico il reato di plagio, si sono fissati dei criteri assolutamente chiari, precisi, puntuali, di straordinaria esposizione e sostanza.

Noi dobbiamo sempre verificare, in materia di creazione di nuove fattispecie penali, se esse reggano il vaglio di quel principio fondamentale della nostra Carta costituzionale fissato nell'articolo 25, dove - dicendolo in soldoni ed interpretando nella sostanza tale norma - si sancisce che qualsiasi fattispecie penale dalla quale consegua o possa conseguire privazione della libertà personale sia precisata in termini chiari, certi e avvertiti.

Sotto questo profilo, non posso non sottolineare in particolare alcune parole contenute nel testo proposto dalla Commissione (in particolare le seguenti: «tecniche di condizionamento praticate con mezzi psicologici», «stato di soggezione», «tecniche di suggestione»), al fine di verificare se abbiano o meno quella sufficiente determinazione richiesta dalla giurisprudenza costituzionale, e in particolare dalla sentenza che ho citato.

Vedete, signori colleghi, quando le sentenze sono ben scritte, il richiamo non può che essere letterale. In particolare, voglio richiamare quanto affermato nella sentenza n. 96, che raccomando all'attenzione dei colleghi, la quale si esprime in questi termini: «In riferimento all'art. 25 della Costituzione questa Corte ha più volte ripetuto che a base del principio invocato sta in primo luogo l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale. Ritiene quindi la Corte che, per effetto di tale principio, onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto» - sentite, signori colleghi, come ci si esprime bene in questa sentenza - «da fondamento controllabile».

Allora, se questo è il parametro di verifica, dobbiamo vedere se a tale parametro di verifica reggono i termini che ho citato.

Quanto sto dicendo riguarda un problema che si era ben posto lo stesso relatore, senatore Ziccone, introducendo il disegno di legge in Commissione, quando sosteneva che appare necessario evitare il riproporsi di quelle censure che circostanziano nel difetto di tassatività che la Corte costituzionale aveva avuto occasione di rilevare.

Quindi, posto questo problema, noi dobbiamo verificare se termini quali quello che ho citato, ovverosia il termine «suggestione» nel testo proposto dalla Commissione, ovvero il termine «stato di soggezione» nel testo proposto dal disegno di legge originario, reggano al vizio di costituzionalità rispetto al principio fondamentale dell'articolo 25 della Costituzione.

Qui, signori colleghi, mi conforta e mi sorregge, in quanto sto dicendo, quella famosissima, fondamentale, illustre sentenza perché, quando la dottrina e l'intelligenza giuridica si associano ad una sostanziale applicazione dei principi, è giusto abusare negli aggettivi.

La Corte costituzionale in quella sentenza afferma che: «situazioni di dipendenza psichica possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati, come nel caso del rapporto amoroso, del rapporto fra il sacerdote e il credente, fra il Maestro e l'allievo, fra il medico e il paziente» e prosegue dicendo che: «è estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere a fini di conseguenze giuridiche - con riguardo ad ipotesi come quella in esame - l'attività psichica di persuasione da quella anche essa psichica di suggestione», il che è letteralmente una critica all'utilizzo del termine «pratica di suggestione», che viene utilizzato nel testo di legge.

Allora qui non abbiamo il richiamo di una sentenza della Corte costituzionale ma abbiamo, ex professo, l'impossibilità di distinguere tra persuasione e suggestione e abbiamo quindi l'impossibilità che un termine quale quello di suggestione entri a far parte, carne e sangue, della fattispecie penale che, ripeto, deve essere avvertita da tutti i cittadini in termini chiari, positivi e determinati.

La Corte costituzionale, nella sentenza che io ho avuto l'onore di fare tessuto del mio discorso, riportando solo parole ben più autorevoli delle mie, su una norma indeterminata quale quella dell'articolo 603 del codice penale - ma vale anche, in utiliter, rispetto alla problematica che si pone con questo testo di legge - termina sostenendo che: «Giustamente essa è stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano».

Allora, va bene la punizione anticipata di fatti di dipendenza, ma bisogna che per questa dipendenza, che diventa una soggezione continuativa (perché certamente non può essere una soggezione temporanea), vengano specificati i mezzi di induzione in questa soggezione attraverso una precisa elencazione di fattispecie che certamente non possono rientrare in quel condizionamento e/o pratiche psicologiche di condizionamento della personalità che non è accettabile come mezzo di definizione di fattispecie di reato perché è assolutamente indeterminato e generico.

Non soltanto, dunque, si vuole introdurre nell'ordinamento un reato a condotta libera, e questo forse su un piano sistematico potrebbe anche essere accettato, ma da questa condotta libera non consegue un risultato precisato e precisabile in termini di certezza. Allora, la condotta libera non può portare ad un risultato imprecisato e imprecisabile: la soggezione è, sul piano penalistico, un qualcosa che non è afferrabile. Deve essere afferrato - ripeto - in termini positivi, perché da essa può discendere quella limitazione del bene assolutamente sacro e sommo che è la libertà personale.

Abbiamo cominciato un percorso in sede di Commissione di cui vorrei ora verificare l'esito. Ebbene, la verifica di tale percorso, sia nel testo del disegno di legge sia in quello proposto dalla Commissione non regge al vaglio di un esame e di una verifica rispetto all'articolo 25 della Costituzione.

Attenzione, non stiamo discutendo di qualcosa che abbia soltanto valenza politica o sociale, ma di qualcosa che ha certamente valenza costituzionale. In sostanza - e chiudo la mia proposizione di eccezione - stiamo discutendo della necessità di verificare se proporre al giudice penale, chiamato ad applicare la legge, qualcosa i cui criteri sfuggano a qualsiasi discrezionalità applicativa e siano quindi prefissati, certi, sicuri sia per il giudice che deve applicare la legge sia per il cittadino italiano a cui sempre dobbiamo fare riferimento.

Per queste ragioni, scusandomi per il tempo utilizzato, ribadisco che la questione non è importante bensì importantissima per quella civiltà che riteniamo debba esistere in materia di valutazione penalistica. (Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Calvi).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale, può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

*BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, vorrei esprimere brevemente le ragioni che mi inducono a sostenere una questione pregiudiziale sul disegno di legge al nostro esame; una pregiudiziale che ruota intorno alla valutazione, di cui sono convinto, che la formulazione di questo disegno di legge contraddica il principio di tassatività che deve accompagnare la formulazione delle fattispecie penali.

Ricordo che la sentenza della Corte costituzionale, della quale fu estensore Edoardo Volterra, muoveva proprio dal raffronto tra la vecchia norma penale sul plagio e gli articoli 25 e 21 della Costituzione della Repubblica.

Per la verità, leggendo la norma oggi in discussione e in particolare facendo emergere alcuni aspetti della fattispecie penale qui delineata in forma composita, mi trovo di fronte ad una reintroduzione, con altre parole ma poi non tanto diverse rispetto all'originale, del vecchio reato di plagio del codice penale del 1930.

Infatti, si afferma che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di suggestione praticate con mezzi psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da due a sei anni. Quindi, si parla di pratiche psicologiche che è difficile individuare nella loro materialità e circoscrivere nella loro oggettività e si parla di uno stato di soggezione continuativa.

Il pensiero europeo da molti secoli ha svolto una riflessione analitica sulle differenze e sulle somiglianze che esistono tra suggestione e persuasione. Anzi, se vogliamo andare alle origini, ossia alla prima rigorosa determinazione della comunicazione sotto la forma del dialogo, con il pensiero di Socrate, quando in sostanza nella cultura occidentale nasce la figura del dialogo (figura che accompagnerà il discorso sociale fino ad oggi), il potere politico che si difende contro le potenzialità eversive del dialogo, assimila la persuasione, della quale Socrate stesso è protagonista nei confronti dei suoi allievi, non solo alla suggestione ma anche alla corruzione. Socrate sarà costretto da una sentenza, alla quale poteva pure sottrarsi ma che invece accetta, a bere la cicuta, essendo nei suoi confronti irrogata la sanzione massima. Ciò in quanto nel dialogo, nella persuasione il potere politico vedeva, in quel momento, non solo una suggestione, una coazione psicologica, ma anche una corruzione.

In realtà, siamo di fronte a due schemi concettuali - la suggestione e la persuasione - che si sovrappongono continuamente nella storia del pensiero europeo. Se sfogliate le pagine dell'Auctor ad Herennium (siamo molto lontani nel tempo), potete vedere che la descrizione delle tecniche argomentative, impiegate soprattutto nel campo giudiziario, non consente una netta distinzione tra le nozioni di persuasione e suggestione. Anzi, nella retorica romana una teoria delle prove prevedeva la distinzione tra probationes artificiales - gli argomenti che tendevano non solo a persuadere, ma, in quanto non erano strumenti razionali, anche ad influenzare e a suggestionare il giudice - e probationes inartificiales, che erano le prove oggettive collocate nella dottrina retorica sullo stesso piano delle prime.

Ebbene, con tutti i tentativi di distinzione analitica che si sono susseguiti, e dei quali ancora oggi possiamo cogliere un'ombra o un riflesso nella enumerazione di ipotesi e di schemi concettuali messi l'uno a fianco all'altro in questa norma, la distinzione tra suggestione e persuasione (cioè tra attività volte ad influenzare l'altro attraverso lo strumento del linguaggio, stabilendo una comunicazione che ha uno spessore psicologico ed emotivo) non giunge mai ad una precisa regolazione di confini. Si passa indistintamente dalla persuasione alla suggestione. Si torna indietro alla persuasione ed è del tutto vano cercare su questa base di immaginare uno stato psicologico che scientificamente non può essere provato ed individuato e che sarebbe quello della soggezione continuativa.

Il fondamento di questa norma è inesistente, nel senso che essa non circoscrive una porzione di realtà definita ed oggettivamente riscontrabile. Essa, in sostanza, non corrisponde al principio di tassatività che deve essere proprio della previsione penale.

Del resto, le argomentazioni che possiamo usare oggi per sostenere la non rispondenza alla Costituzione di questa norma enucleata come prima io stesso ho fatto, ossia sfrondata da una serie di ipotesi allineate insieme ed aggiunte all'ipotesi centrale, assai vaga del rapporto psicologico, si ritrovano pari pari nella sentenza della Corte costituzionale, di cui vi parlavo prima.

Essa, fra l'altro, afferma: "Fra individui psichicamente normali, l'esternazione da parte di un essere umano di idee e di convinzioni su altri esseri umani può provocare l'accettazione delle idee e delle convinzioni così esternate e dar luogo ad uno stato di soggezione psichica nel senso che questa accettazione costituisce un trasferimento su altri del prodotto di un'attività psichica dell'agente e pertanto una limitazione del determinismo del soggetto.

Questa limitazione, come è stato scientificamente individuato ed accertato, può dar luogo a tipiche situazioni di dipendenza psichica che possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati, come nel caso del rapporto amoroso, del rapporto fra il sacerdote ed il credente, fra il Maestro e l'allievo, fra il medico e il paziente ed anche dar luogo a rapporti di influenza reciproca. Ma è estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere a fini di conseguenze giuridiche - con riguardo ad ipotesi come quella in esame - l'attività psichica di persuasione da quella anche essa psichica di suggestione".

Questa difficoltà insuperabile a stabilire confini è una riprova evidente dell'assenza di tassatività della norma di cui stiamo discutendo. Continua la sentenza: "Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l'una e l'altra attività e per accertare l'esatto confine fra esse. L'affermare che nella persuasione il soggetto passivo conserva la facoltà di scegliere in base alle argomentazioni rivoltegli ed è pertanto in grado di rifiutare e criticare, mentre nella suggestione la convinzione avviene in maniera diretta e irresistibile, profittando dell'altrui impossibilità di critica e scelta, implica necessariamente una valutazione non solo dell'intensità dell'attività psichica del soggetto attivo, ma anche della qualità e dei risultati di essa". Valutazione incerta, sulla base di criteri labili.

Si potrebbe andare avanti. Invito i colleghi alla lettura di questa sentenza che, tra l'altro, contiene uno squarcio di storia giuridica ancora oggi attualissima, e serve a dimostrare quanto la norma in discussione si allontani dai princìpi costituzionali, poiché, per la parte che ho richiamato e cioè per quella ipotesi che fa riferimento ad un esclusivo rapporto sul piano psicologico, ricade sotto gli stessi motivi di censura che erano propri del ricorso avverso la norma disciplinatrice del reato di plagio.

Per queste ragioni, signor Presidente, chiedo ai colleghi di valutare con serenità e di votare a favore della pregiudiziale di incostituzionalità che è stata sollevata.

ZICCONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONE, relatore. Signor Presidente, le eccezioni che sono state avanzate sul piano della legittimità costituzionale sostanzialmente ribadiscono quello che è stato detto poc'anzi e con particolare e colta argomentazione dal senatore Brutti.

Nessuno nega che questa tipologia di reati è sempre delicata e richiede un approfondimento per vedere che cosa è veramente accaduto nella psiche della cosiddetta vittima o persona offesa. Il discorso riguarda la formula trovata dopo attenta considerazione e studio dei precedenti giurisprudenziali e soprattutto della sentenza della Corte costituzionale che è stata richiamata dal collega Brutti, le precisazioni di questa fattispecie e gli eventuali possibili miglioramenti.

Il collega Brutti dispera in ordine al possibile risultato di avere una normativa e una fattispecie che rispondano ai requisiti di tassatività e di legalità; egli risponde sostanzialmente a quelle grida di allarme che vengono dalle stesse sentenze della giurisprudenza in questo modo: si tratta di materia delicata, ove è difficile individuare il limite e, poiché è difficile individuare il limite - mi permetto di banalizzare il discorso del collega - pazienza, avremo gli inconvenienti che si verificano in questo momento.

È proprio questo che la Commissione ha voluto evitare, proprio a questo risultato non si rassegna chi ha proposto e sostenuto il disegno di legge. Possiamo e dobbiamo, anche in riferimento ai progressi della scienza e della psicologia negli ultimi decenni, trovare formulazioni che consentano di non incorrere almeno negli inconvenienti più gravi che si verificano in questo campo. È forse sfuggita la considerazione di un inciso, nel testo originario, che non solo prevede tipologie di comportamento specificamente individuate, ma alla fine parla anche di un risultato psicologico, quello di una soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui.

Allora, il discorso qui è molto semplice: la scienza afferma che questi risultati possono essere colti proprio attraverso strumenti e analisi psicologiche. Probabilmente, nella maggior parte di questi procedimenti, se non proprio in tutti, qualora sarà approvata questa legge, avremo la necessità di ricorrere a periti, ad ausiliari del giudice, ma sarà certamente possibile arrivare a queste conclusioni.

Per le ragioni indicate ritengo che debba essere respinta la pregiudiziale di costituzionalità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-Un). Attesa l'importanza della decisione, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (DS-U). Per quanti volete votare? Ditecelo!

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Colleghi, la seduta dovrebbe terminare alle ore 14 ma, considerate le sollecitazioni che provengono dalla maggioranza, la Presidenza apprezza le circostanze e rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

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