CESNUR - center for studies on new religions

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

I Commissione - Resoconto di martedì 14 dicembre 2004

Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 1576 Spini, C. 1902 Molinari e C. 2531 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 14 dicembre 2004.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, propone di adottare per il seguito dell'esame dei progetti di legge in titolo il testo già elaborato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, prima della deliberazione di rinvio in Commissione adottata dall'Assemblea.

La Commissione delibera di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il testo predisposto nella precedente fase di esame in sede referente (vedi allegato 4).

Donato BRUNO, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 14 di martedì 18 gennaio 2005. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

ALLEGATO 4

Libertà religiosa e culti ammessi (C. 1576 Spini, C. 1902 Molinari e C. 2531 Governo)

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

CAPO I.
LIBERTÀ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

ART. 1.
(Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione).

1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo ed ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia.

ART. 2.
(Esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione).

1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o di non averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.
2. Il diritto di libertà di coscienza e di religione è esercitato nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano, nonché dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

ART. 3.
(Divieto di discriminazioni).

1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria fede religiosa, né essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.

ART. 4.
(Figli minori).

1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa, nel rispetto della loro personalità, senza pregiudizio della salute dei medesimi e nel rispetto dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico italiano e dalle convenzioni internazionali.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa.

ART. 5.
(Diritti di riunione e di associazione per finalità di religione o di culto).

1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18, primo


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comma, della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto, nei limiti e con le modalità indicati nei medesimi articoli.

ART. 6.
(Partecipazione a confessioni o associazioni religiose).

1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole, nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano nonché dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che esercitino i diritti di cui al comma 1.

ART. 7.
(Libertà di coscienza).

1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione e delle convenzioni internazionali.
2. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza nei diversi settori sono disciplinate dalla legge.

ART. 8.
(Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni).

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative all'astensione dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività dalle leggi di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.
2. I Ministri competenti, con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 che, per le Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi assimilati devono essere compatibili con le esigenze di servizio. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalità giuridica, l'ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o detenzione adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto, da una guida spirituale o dal soggetto equiparato della confessione di appartenenza.

ART. 9.
(Libertà religiosa nei luoghi di lavoro).

1. L'adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico, il divieto di licenziamento determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro, il divieto di indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti o atti diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati dalle vigenti disposizioni in materia.
2. I contratti collettivi e individuali di lavoro contemplano l'esercizio della libertà religiosa, con riferimento alle sue varie espressioni, come indicate negli articoli 1, 2 e 3.


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ART. 10.
(Ministri di culto, guide spirituali o soggetti equiparati).

1. I ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.
2. I ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati in possesso della cittadinanza italiana, di una confessione religiosa che non abbia stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono compiere atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative. Con il medesimo regolamento, il Ministro dell'interno provvede ad identificare le figure di ministro di culto e di guida spirituale o di soggetto equiparato tenendo conto della natura e delle tradizioni delle singole confessioni religiose, e in particolare del ruolo effettivo svolto dal richiedente all'interno della specifica confessione religiosa, e sentito il parere non vincolante della confessione stessa.

ART. 11.
(Matrimonio).

1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto, a una guida spirituale o a un soggetto equiparato la cui nomina sia stata approvata dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto, alla guida spirituale o al soggetto equiparato indicato dai medesimi, che il ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione relativa all'approvazione della nomina di cui all'articolo 10, comma 2. Attesta inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
2. Il ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di un interprete. Lo stesso ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato redige subito dopo la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto, dalla guida spirituale o dal soggetto equiparato, davanti ai quali è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto, alla guida spirituale o al soggetto equiparato.
4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.


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5. La rubrica del Capo II del Titolo VI del Libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: «Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati dei culti diversi dal cattolico».
6. L'articolo 83 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 83 - (Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati dei culti diversi dal cattolico). - Il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati la cui nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno è regolato dalle disposizioni del capo III, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio».

ART. 12.
(Insegnamento nelle scuole).

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della dignità della persona e della sua fede religiosa.
2. Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività didattiche complementari relative allo studio delle religioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento.

ART. 13.
(Pubblicazioni).

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa, purché il loro contenuto non contrasti con le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e le collette effettuate all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.

ART. 14.
(Tutela degli edifici di culto).

1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle confessioni religiose aventi personalità giuridica non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, sentite le confessioni stesse o i loro enti esponenziali.

Capo II
CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

ART. 15.
(Libertà delle confessioni religiose).

1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa; di formare e nominare liberamente i ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali, nel rispetto dei diritti e delle libertà delle altre confessioni religiose.
2. È fatto divieto di svolgere propaganda politica consistente nell'incitamento all'odio e alla discriminazione fra le confessioni religiose.
3. I diritti di cui al comma 1 possono essere sottoposti unicamente alle restrizioni previste dall'articolo 18, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti


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civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881.

ART. 16.
(Riconoscimento della personalità giuridica).

1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 17.
(Domanda di riconoscimento).

1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro dell'interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di cui all'articolo 18.
2. La domanda di riconoscimento può essere presa in considerazione solo se la confessione o l'ente esponenziale ha sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

ART. 18.
(Requisiti per il riconoscimento).

1. Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione, della sede e delle caratteristiche della confessione, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla conoscenza della presenza sociale e alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la confessione o l'ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale dell'organizzazione richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto e l'attività della confessione religiosa non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che il medesimo statuto non contenga disposizioni lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

ART. 19.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 16, la confessione o l'ente esponenziale può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

ART. 20.
(Mutamenti della confessione religiosa).

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della confessione religiosa o dell'ente esponenziale civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione religiosa o all'ente esponenziale uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro


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dell'interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi dal Ministro dell'interno per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

ART. 21.
(Acquisti delle confessioni religiose).

1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.

ART. 22.
(Edilizia di culto).

1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto, sono applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del relativo comune. L'applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti.
2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli.

ART. 23.
(Sepoltura dei defunti).

1. Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione religiosa di appartenenza avente personalità giuridica, se non in contrasto con le norme di polizia mortuaria e con le norme vigenti in materia di cremazione.

ART. 24.
(Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto).

1. Associazioni e fondazioni possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministro dell'interno, previo accertamento del fine di religione o di culto.

ART. 25.
(Regime tributario delle confessioni religiose).

1. La legge dispone i casi nei quali agli effetti tributari le confessioni religiose aventi personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine di religione o di culto, come anche le attività dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

ART. 26.
(Attività di religione o di culto).

1. Agli effetti civili, si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e dei


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riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, di guide spirituali o di soggetti equiparati, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

ART. 27.
(Iscrizione al Fondo di previdenza del clero dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica).

1. I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sono iscritti al Fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla base delle procedure e con le modalità previste dalla legge stessa, come modificata dall'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Capo III
STIPULAZIONE DI INTESE DA PARTE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA COSTITUZIONE

ART. 28.
(Istanza per l'intesa).

1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, presentano la relativa istanza, unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all'articolo 18, al Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 29.
(Istanza di confessione religiosa non avente personalità giuridica).

1. Se l'istanza, corredata della documentazione prevista dall'articolo 18, è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno affinché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. A tale fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 18.

ART. 30.
(Rappresentanza delle confessioni religiose).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le valutazioni necessarie per decidere se avviare le trattative, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tale fine, la rappresenta.

ART. 31.
(Rappresentanza del Governo).

1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale delega il Sottosegretario di Stato segretario del Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all'articolo 32.
2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa.
3. Il testo dell'intesa non può comunque contenere disposizioni contrarie all'ordinamento


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giuridico italiano, ovvero lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

ART. 32.
(Commissione di studio).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una commissione di studio con il compito di predisporre un progetto per le trattative ai fini della stipulazione dell'intesa.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno o un suo delegato e da funzionari delle amministrazioni interessate con incarico di dirigente di prima fascia o equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della commissione è scelto tra le categorie indicate dall'articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 33.
(Deliberazione del Consiglio dei ministri).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretta anche ad approvare la scelta di concludere l'intesa con la confessione interessata.
2. Il progetto di intesa, dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia acquisito, entro quarantacinque giorni dalla assegnazione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 34.
(Eventuali modifiche).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa.
2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 33.

ART. 35.
(Firma dell'intesa).

1. Concluse le procedure per la stipulazione dell'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri firma l'intesa stessa con il rappresentante della confessione religiosa.

ART. 36.
(Disegno di legge di approvazione dell'intesa).

1. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa che disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato è presentato al Parlamento con allegato il testo dell'intesa stessa.

ART. 37.
(Applicazioni di leggi su specifiche materie).

1. Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle singole confessioni religiose aventi personalità giuridica, si provvede, ove previsto dalla legge stessa, con decreti del Presidente della Repubblica, previa intesa con la confessione che ne faccia richiesta.


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CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38.
(Confessioni religiose già riconosciute).

1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, o riconosciuti quali enti di culto in base ad altre disposizioni, conservano la personalità giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge. Essi devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 19, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 39.
(Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929).

1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato dalla predetta legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e da ogni altra disposizione che li riguardi.

ART. 40.
(Persone giuridiche straniere).

1. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. Ove abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi della presente legge, esse devono presentare domanda di riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e secondo il procedimento previsti dalle disposizioni di cui al capo II.

ART. 41.
(Accordi e intese già stipulati).

1. Le norme della presente legge non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. La presente legge non modifica e non pregiudica le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

ART. 42.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n. 1159, ed il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

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