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CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente (martedì 25 febbraio 2003)
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 1576 Spini, C.1902 Molinari e C. 2531 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di giovedì 20 febbraio 2003.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge in esame (vedi allegato).
Avverte inoltre che sostituirà il relatore avendo lo stesso manifestato informalmente la sua indisponibilità ad essere presente nella seduta odierna.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che il numero e la portata degli emendamenti presentati dal gruppo della Lega Nord induce a rilevare un atteggiamento ostruzionistico, del resto già espresso in occasione dell'esame di altri provvedimenti; richiama al riguardo i progetti di legge riguardanti il Corpo forestale dello Stato o la sospensione condizionale della pena, nonché, con finalità opposta, il veto riguardante qualunque modifica al disegno di legge di modifica dell'articolo 117 della Costituzione. Tale situazione, a suo avviso senza precedenti, dovrebbe suscitare qualche preoccupazione in primo luogo nei gruppi di maggioranza e nel Governo.
Nel caso particolare, l'atteggiamento ostruzionistico della Lega non consente l'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge C. 2531, sebbene la Commissione abbia avviato l'attività istruttoria nella seduta del 30 maggio 2002. Richiamato l'iter del provvedimento in sede referente in cui molte sedute si sono risolte in un rinvio dell'esame, sollecita il relatore, pur comprendendone il disagio, a partecipare ai lavori della Commissione e ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate, in modo da consentire la conclusione dell'esame in Commissione del disegno di legge.

Donato BRUNO, presidente, comunica che l'onorevole Palmieri ha dichiarato di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2531 con primo firmatario l'onorevole Pacini; l'onorevole Marinello ha dichiarato di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati con primo firmatario l'onorevole Pacini e l'onorevole Garagnani; l'onorevole Lainati ha dichiarato di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati con primo firmatario l'onorevole Garagnani.
Comunica altresì che gli emendamenti 16.1, 31.1, 33.3, a firma Bricolo ed altri, appaiono inammissibili in quanto, indicando in maniera puntuale quali Commissioni parlamentari dovranno esprimere il parere sulla proposta del Ministro dell'interno circa il riconoscimento della personalità giuridica alle confessioni religiose ovvero sul progetto di intesa, violano il principio di autonomia organizzativa e regolamentare delle Camere.
Invita quindi i presentatori a riformulare i suddetti emendamenti al fine di renderli conformi alle regole di ammissibilità.
In riferimento all'emendamento 41.2 a firma Bricolo ed altri, fa presente che lo stesso, proponendo mediante l'inserimento di un articolo aggiuntivo l'abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, appare incongruo rispetto al disposto del comma 2 del medesimo articolo 41 che invece prevede che le disposizioni contenute nel presente disegno di legge non modificano e non pregiudicano le disposizioni di cui al citato decreto legge 26 aprile 1993, n. 122. Invita pertanto i presentatori a riformulare l'emendamento medesimo, configurandolo eventualmente come sostitutivo dell'attuale comma 2 dell'articolo 41.

Michele SAPONARA (FI), anche al fine di «sdrammatizzare» la situazione rappresentata dal deputato Boato, precisa che era sua intenzione intervenire all'inizio della seduta per comunicare alla Commissione che il relatore e il deputato Pacini lo hanno pregato di rappresentare l'opportunità di un rinvio dell'esame del disegno di legge C. 2531 di una quindicina di giorni. Ciò in considerazione dell'esigenza


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di affrontare con la dovuta serenità l'esame degli emendamenti, alcuni dei quali presentati su iniziativa di deputati del gruppo di Forza Italia.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che la questione dovrà essere valutata nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) considera singolare l'intervento del deputato Saponara, che per conto del relatore - secondo una procedura del tutto inedita - ha rappresentato l'esigenza di un rinvio dell'esame di un provvedimento.

Luciano DUSSIN (LNP) dichiara di condividere l'esigenza di un rinvio, di cui sottolinea opportunità in considerazione del delicato momento storico, contrassegnato da una forte contrapposizione tra civiltà diverse. Del resto, anche nella precedente legislatura l'esame della normativa in materia di libertà religiosa si è protratto lungamente senza che sia stato possibile giungere ad una definitiva approvazione del testo.
Richiama quindi la denuncia, ad opera di alcuni responsabili nelle moschee, di fenomeni di infiltrazione di forme di integralismo, nonché la difficoltà di individuare all'interno del modo islamico un interlocutore attendibile. Auspica pertanto un rinvio dell'esame del disegno di legge al fine di valutare in modo approfondito le diverse ipotesi emendative ed anche la possibilità di un'ulteriore fase di riflessione.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) sottolinea che i rappresentanti di un gruppo di maggioranza esprimono una posizione fortemente divergente rispetto a quella manifestata dal ministro dell'interno in sede parlamentare e giornalistica, ribadita inoltre in più occasioni dal Presidente del Senato e dallo stesso Presidente del Consiglio. Tali posizioni, caratterizzate da equilibrio e lungimiranza, vengono ora contraddette, lasciando prevalere un orientamento a suo avviso contrastante con i principi costituzionali e con l'interesse del paese. Ritiene pertanto che lo stesso Governo e la maggioranza dovrebbero far fronte alla situazione prospettata.

Federico BRICOLO (LNP) dichiara di condividere le considerazioni del deputato Dussin sul rapporto tra mondo islamico e radici fondamentaliste, nonché rispetto all'esigenza di non proseguire nell'esame del disegno di legge C. 2531. Tale convincimento risulta confermato da ripetuti episodi di cronaca, dei quali emerge lo svolgimento all'interno delle moschee e dei centri islamici di attività di proselitismo e di formazione al terrorismo, oltre che l'assenza di forme di collaborazione e di reazione da parte delle comunità islamiche moderate. In particolare, il fatto che tali comunità non intendano denunciare tali fenomeni induce a ritenere che le stesse siano sottoposte a forme di condizionamento ovvero sviluppino forme di adesione all'attività dei gruppi fondamentalisti.

Andrea GIBELLI (LNP) dichiara che gli emendamenti presentati dal suo gruppo, e da lui stesso sottoscritti, perseguono l'obiettivo di ridefinire la materia in esame rispetto al principio generale di libertà religiosa, puntando alla definizione di una disciplina maggiormente rigorosa.
Ritiene che, nel richiamare il rispetto di alcuni principi generali, occorra fare riferimento alle caratteristiche proprie della confessione religiosa considerata. Infatti, la cultura occidentale, sebbene non aliena in alcune fasi della sua storia da manifestazioni di violenza, è sempre stata in grado di esercitare quello spirito critico che risulta del tutto assente nella concezione mussulmana. Tale cultura si caratterizza per una lettura della realtà fondata su categorie del tutto estranee a quella occidentale; ricorda in proposito che la carta dei diritti dell'uomo non è stata firmata dai paesi mussulmani, i quali hanno ritenuto di redigere una propria dichiarazione nella quale riconoscersi. Ritiene pertanto necessario esplicitare nel testo del disegno di legge in esame i principi cui deve sottostare ogni confessione religiosa.
Ricordato che nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente non emersero con


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trapposizioni sul concetto di famiglia che era frutto dell'evoluzione storica della cultura occidentale, evidenzia la necessità nella disciplina in esame di precisare il contenuto di alcuni concetti e principi giuridici, al fine di verificare l'adesione sotto questo profilo delle diverse culture religiose.
Sottolinea infine le finalità degli emendamenti presentati dal suo gruppo, volti ad assicurare una cultura di riferimento che, nell'ambito di una visione laica ed equilibrata, rappresenti un modello per tutti, scongiurando la possibilità che il paese sia privato della propria identità.

Marcello PACINI (FI) invita la Commissione ad affrontare con umiltà un tema che si pone al centro del dibattito nel paese e nel resto del mondo. Esprime quindi l'augurio che la Commissione si adoperi, in uno sforzo di reciproca comprensione, ad affrontare la materia, eventualmente considerandola in una prospettiva inusuale.

Luciano DUSSIN (LNP) dichiara di riformulare l'emendamento Bricolo 16.1 nel senso di sostituire le parole «Commissioni affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato» con le seguenti «competenti Commissioni parlamentari»; di riformulare l'emendamento Bricolo 31.2 nel senso di sostituire le parole «Commissioni affari costituzionali del Parlamento» con le seguenti «competenti Commissioni parlamentari»; di riformulare l'emendamento Bricolo 33.3 nel senso di sostituire le parole «Commissione affari costituzionali «con le seguenti «competente Commissione parlamentare». Dichiara quindi la disponibilità a riformulare l'emendamento Bricolo 41.2, configurandolo come sostitutivo dell'attuale comma 2 dell'articolo 41.

Donato BRUNO, presidente, esprime l'augurio che il relatore nella seduta di domani possa rappresentare il proprio orientamento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

ALLEGATO

EMENDAMENTI

 

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Diritto fondamentale di libertà della coscienza e di religione).
1. 4.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione).

La Repubblica nella consapevolezza che la propria storia ed identità sono largamente tributarie alla tradizione giudeo-cristiana come manifestatasi nel corso dei secoli, riconosce la libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, garantita a tutti in conformità alla Costituzione alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo ed ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuto in materia.
1. 1.Garagnani.

Dopo le parole: la libertà sopprimere le seguenti: di coscienza e.
Conseguentemente, sostituire la rubrica, con la seguente: diritto fondamentale di libertà di religione.
1. 2.
Franz, Menia, Migliori.

All'articolo 1 le parole: libertà di coscienza sono sostituite dalle seguenti: libertà della coscienza.
1. 5.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis

Il principio di libertà religiosa consiste nel riconoscere la diversità di ciascuna religione dall'altra e di regolarle differentemente in rapporto alla specificità di ognuna.
1. 01. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 10.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Esercizio del diritto della libertà coscienza e di religione).
2. 14.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.


Pag. 13

Dopo le parole: la libertà sopprimere le seguenti: di coscienza e.
Conseguentemente, sostituire la rubrica, con la seguente: Esercizio del diritto di libertà di religione.
2. 6.
Franz, Menia, Migliori.

Al primo periodo sostituire le parole: libertà di coscienza con le seguenti: libertà della coscienza.
2. 9.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo periodo sostituire le parole: il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto, in privato o in pubblico con le seguenti: la libertà di professare la religione di appartenenza, di osservare i riti e di esercitare il culto.
2. 8.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo periodo dopo le parole: il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa sopprimere le seguenti: o credenza.
*2. 11.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: fede religiosa sopprimere le seguenti: o credenza.
*2. 5.
Franz, Menia, Migliori.

Al secondo periodo dopo le parole: il diritto di mutare religione, sopprimere le seguenti: o credenza o di non averne alcuna.
2. 12.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al secondo periodo dopo le parole: mutare religione sopprimere le seguenti: o credenza.
2. 7.
Franz, Menia, Migliori.

Sostituire il terzo periodo con il seguente: Oltre a quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione possono essere disposte limitazioni di religione nei confronti delle sette che affondano le loro radici da esperienze di pratiche occultistiche e totalmente aliene al rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme.
2. 13.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al terzo periodo sostituire le parole: diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione con le seguenti: per finalità diverse dalla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, dall'uguaglianza senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, garantite dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e da quelle specificamente previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.
2. 1.
Montecchi, Boato, Leoni, Amici, Caldarola.

Al terzo periodo, sostituire le parole: dagli articoli 18 e 19 della Costituzione con le seguenti: dall'articolo 18, III comma del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
2. 2.
Pacini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«2. Il diritto di libertà di coscienza e di religione è esercitato nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano, nonché dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali».
2. 3.
Il Relatore.


Pag. 14

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-
bis. In conformità al diritto internazionale le organizzazioni e le associazioni filosofiche non confessionali o che comunque perseguono il fine di coltivare e accreditare una concezione del mondo non confessionale sono assimilate per gli effetti derivati dalla presente legge alle confessioni religiose.
2. 4.
Mascia.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 2 le sette che fanno esplicito riferimento a Satana o che professano o praticano riti derivanti dall'occultismo o che affondano le loro radici da esperienze di pratiche occultistiche e totalmente aliene rispetto alla vita e alla salute dell'uomo in tutte le sue forme.
2. 01. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituire le parole: religione o credenza con le seguenti: fede religiosa.
3. 1.
Franz, Menia, Migliori.

Dopo la parola: religione sopprimere le seguenti: o credenza.
3. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo la parola: credenza sopprimere le seguenti: né essere obbligato a dichiarazioni specificatamente relative alla propria appartenenza confessionale.
3. 10.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 6.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Figli minori).

1. I genitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto di famiglia hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell'interesse primario del minore e della sua appartenenza alla comunità nazionale ed alla civiltà europea.
4. 1.Garagnani.

Al comma 1, dopo le parole: fede religiosa sopprimere le seguenti: o credenza.
4. 4.
Franz, Menia, Migliori.


Pag. 15

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: della salute dei medesimi con le seguenti: alcuno per i medesimi e fermi restando i divieti di cui all'articolo 19, I comma della Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia.
4. 2.
Pacini.

Al comma 1, aggiungere alla fine, le seguenti parole: e nel rispetto dei diritti garantiti ai minori dall'ordinamento giuridico italiano e dalle convenzioni internazionali.
4. 3.
Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.
4. 5.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, dopo le parole: diritto di libertà religiosa; sopprimere le seguenti: in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell'interesse primario del minore.
4. 7.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 3.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: finalità di religione sostituire la parola: o con la seguente: e.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Diritti di riunione e di associazione per finalità di religione e di culto.
5. 2.
Franz, Menia, Migliori.

Aggiungere in fine le seguenti parole: , nei limiti e con le modalità indicati dagli articoli citati.
5. 1.
Il Relatore.

Dopo le parole: di religione o di culto. sono aggiunte le seguenti: , tranne nei casi in cui vengano professati o praticati riti derivanti dall'occultismo.
5. 4.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 5.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: senza ingerenza da parte dello Stato.
6. 1.
Pacini.

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: , nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
6. 2.
Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.
6. 6.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, dopo le parole: di discriminare sopprimere le seguenti: nuocere o recare molestia a.
6. 4.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.


Pag. 16

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza nei diversi settori sono disciplinate dalla legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.
6. 3.Franz, Menia, Migliori.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 6.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Libertà della coscienza).

1. La libertà della coscienza consiste nel fatto che nessuno può essere costretto a credere in una determinata religione o dottrina.
7. 8.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Libertà della coscienza).
7. 4.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: della propria coscienza, aggiungere le seguenti: nel rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme e.
7. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano.
7. 1.
Pacini.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'obiezione con le seguenti: della libertà della coscienza e sostituire le parole: disciplinate dalla legge con le seguenti: disciplinate dalla normativa vigente.
7. 7.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, dopo le parole: disciplinate dalla legge aggiungere le seguenti: nel rispetto della vita fin dal suo concepimento e della salute dell'uomo in tutte le sue forme.
7. 5.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 3.Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sopprimere il comma 1.
8. 10.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo comma, dopo la parola: L'appartenenza , sopprimere le seguenti: alle Forze armate.
8. 9.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo comma, dopo le parole: alle Forze armate sono soppresse le seguenti: alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati.
8. 4.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.


Pag. 17

Al primo comma, dopo le parole: servizi assimilati, sopprimere le seguenti: la degenza in strutture sanitarie, socio sanitarie ed assistenziali.
8. 5.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo comma, dopo le parole: esercizio della libertà religiosa, sopprimere le parole da: e l'adempimento delle prescrizioni religiose fino a: per le amministrazioni interessate.
8. 13.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: libertà religiosa sopprimere le seguenti: e l'adempimento delle pratiche di culto.
8. 8.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo comma, dopo le parole: pratiche di culto sopprimere le seguenti: l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare.
8. 7.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: in materia alimentare, sopprimere le seguenti: e di quelle relative all'astensione delle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività.
8. 6.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.
8. 2.
Mascia.

Al comma 2, sostituire le parole: delle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: del Parlamento.
8. 20.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sopprimere il comma 3.
8. 11.Bricolo, Fontanini, Gigelli, Polledri.

Al comma 3 dopo le parole: un ministro di culto aggiungere le seguenti: o da una guida spirituale.
8. 1.
Pacini.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 2. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo comma sopprimere le parole: L'adempimento dei doveri essenziali di culto nel lavoro domestico.
9. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sopprimere il secondo comma.
9. 4. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 2. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: I ministri di culto aggiungere le seguenti: e le guide spirituali.


Pag. 18

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 10, aggiungere le seguenti parole: e guide spirituali.
10. 1.
Pacini.

Al comma 1, dopo le parole: i ministri di culto di una confessione religiosa aggiungere le seguenti: che siano riconosciuti come tali all'interno dello statuto della confessione stessa.
10. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I ministri di culto e le guide spirituali in possesso della cittadinanza italiana, di una confessione religiosa che non abbia stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione, possono compiere atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative. Il Ministro dell'interno provvederà con proprio regolamento a definire le figure di ministro di culto e di guida spirituale, tenendo conto della natura e delle tradizioni delle singole confessioni religiose e in particolare del ruolo effettivo svolto dal richiedente all'interno della specifica confessione religiosa e sentito il parere non vincolante della confessione stessa.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.
10. 4.
Pacini.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 8.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin. Gibelli, Polledri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: un ministro di culto aggiungere le seguenti: o a una guida spirituale.

Conseguentemente:
al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:
al ministro di culto e prima della parola: indicato aggiungere le seguenti: o alla guida spirituale e dopo le parole: il ministro di culto e prima delle parole: ha comunicato aggiungere le seguenti: o la guida spirituale;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il ministro di culto aggiungere le seguenti: o alla guida spirituale;
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: lo stesso ministro di culto aggiungere le seguenti: o la stessa guida spirituale;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ministro di culto aggiungere le seguenti: o dalla guida spirituale;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Il ministro di culto aggiungere le seguenti: O la guida spirituale;
al comma 3, in fine, dopo le parole: ministro di culto aggiungere le seguenti: o alla guida spirituale.
11. 1.
Pacini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: avente personalità giuridica o davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 10, comma 3 con le seguenti: la cui nomina sia stata approvata dal Ministero dell'interno, secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, al comma 1, terzo periodo sostituire le parole da: la certificazione fino a: medesimo articolo con le seguenti: la certificazione relativa all'approvazione di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge.
11. 12.
Pacini.


Pag. 19

Al comma 1, dopo le parole: confessione religiosa avente personalità giuridica sopprimere le seguenti: o davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 10, comma 3, .
11. 6.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, dopo le parole: agli articoli 107 e 108 del codice civile sopprimere le seguenti: omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi.
11. 10.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, sostituire le parole: omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi. , con le seguenti: e dà lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile e se necessario si deve avvalere della collaborazione di un'interprete simultaneo.
11. 5.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al secondo comma sostituire le parole: omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi con le seguenti: e dà lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile.

11. 11.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, sostituire le parole: omettendo la lettura con le seguenti: dando lettura.

*11. 2.
Il Relatore.

Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole: omettendo la con la seguente: dando.

*11. 44.
Pacini.

Al comma 2 sostituire le parole: omettendo la lettura con le seguenti: dando a sua volta lettura.

11. 3.
Franz, Menia, Migliori.

Sopprimere il comma 4.

11. 7.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituire il comma 4 con il seguente: Il matrimonio non ha effetti civili dal momento della celebrazione se l'ufficiale dello Stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

11. 9.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 5 abrogare il primo periodo.

11. 13.
Pacini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-
bis. A coloro che non celebrano il matrimonio davanti ad un ministro di culto il Comune deve assicurare che i luoghi adibiti allo svolgimento della cerimonia siano privi di qualsivoglia simbolo o riferimento religioso.

11. 4.
Mascia.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 11.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
1. Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell'ambito delle attività di


Pag. 20

promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento.

11. 1.
Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Insegnamento nelle scuole).

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità con riferimento al conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, allo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale e alla comunità nazionale ed alla civiltà europea.

12. 2.
Garagnani

Sopprimere il comma 1.

12. 10.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini. A tal fine si eviterà l'esposizione di simboli religiosi nei locali destinati all'insegnamento.
2. È riconosciuto agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico deve prevedere che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti, e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o di culto.

12. 4.
Mascia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini. A tal fine si eviterà l'esposizione di simboli religiosi nei locali destinati all'insegnamento.

12. 5.
Mascia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della dignità della persona e della sua fede religiosa.

12. 8.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1 sostituire le parole da: rispetto della fino alla fine del comma con le seguenti: dignità della persona e della sua appartenenza religiosa.

12. 7.
Franz, Menia, Migliori.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-
bis. È riconosciuto agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico deve prevedere che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti, e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o di culto.

12. 6.
Mascia.


Pag. 21

Sopprimere il comma 2:

12. 9.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2 dopo le parole: loro genitori aggiungere le seguenti: nella scuola secondaria di primo grado e nelle scuole o istituzioni di istruzione superiori.

12. 3.
Mascia.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 2.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: relativi alla vita religiosa, aggiungere le seguenti: purché il loro contenuto non contrasti con le disposizioni di cui all'articolo 18, comma III del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

13. 1.
Pacini.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 5.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: Gli edifici aperti al, aggiungere le seguenti: in via esclusiva.

14. 4.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: Gli edifici aperti al aggiungere la seguente: solo.

14. 1.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo comma, dopo le parole: se non per gravi ragioni, sopprimere le seguenti: sentite le confessioni stesse o i loro enti esponenziali.

14. 2.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 15

Sopprimerlo.
15. 13.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Libertà delle confessioni religiose).

1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni e con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali nel rispetto della storia, tradizione ed identità della comunità nazionale quale si è manifestata nel corso dei secoli secondo la tradizione giudeo-cristiana.
15. 1.Garagnani.

Dopo le parole: al buon costume aggiungere le seguenti: e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.
15. 3.
Franz, Menia, Migliori.


Pag. 22

Dopo le parole: contrari al buon costume, , aggiungere le seguenti: , non derivino dall'occultismo e siano rispettosi della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme.
15. 7.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: fede religiosa sopprimere le seguenti: e delle proprie credenze.
*15. 4.Franz, Menia, Migliori.

Dopo le parole: propria fede religiosa, sopprimere le seguenti: e delle proprie credenze.
*15. 6.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: e delle proprie credenze, sopprimere le seguenti: di formare e nominare liberamente i ministri di culto;
15. 12.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: ministri di culto aggiungere le seguenti: e le guide spirituali in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2 della presente legge.
15. 2.
Pacini.

Dopo le parole: in materia spirituale, inserire le seguenti: che non siano sentenze vincolanti penalmente per i propri associati e che non comportino restrizioni alle libertà fondamentali della persona.
15. 11.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: di emanare liberamente atti in materia spirituale; , sopprimere le seguenti: di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti;
15. 10.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; sopprimere le seguenti: di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose;
15. 8.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: delle proprie espressioni culturali, aggiungere le seguenti: se non in contrasto con l'ordinamento costituzionale e se non facciano esplicito riferimento a Satana e non affondino le loro radici in esperienze di pratiche occultistiche.
15. 9.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: espressioni culturali aggiungere le seguenti: , di riconoscere e rispettare i diritti e le libertà delle altre confessioni religiose.
15. 5.
Franz, Menia, Migliori.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. È fatto divieto di svolgere propaganda politica consistente nell'incitamento all'odio e alla discriminazione fra le confessioni religiose.
3. I diritti di cui al comma 1 possono essere sottoposti unicamente alle restrizioni previste dall'articolo 18, terzo comma del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
15. 14.
Pacini.


Pag. 23

ART. 16.

Sopprimerlo.
16. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: del Ministro dell'interno, Aggiungere le seguenti: udito il parere delle Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato.
16. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 17.

Sopprimerlo.
17. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole, e se l'ente esponenziale non rappresenta confessioni religiose diverse.
17. 1.
Franz, Menia, Migliori.

ART. 18

Al primo periodo dopo la parola: statuto, aggiungere le seguenti: e la prassi accertata.
18. 7.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo periodo, sostituire le parole: oltre alla indicazione della denominazione e della sede, con le seguenti: oltre alla indicazione della denominazione, della sede e delle caratteristiche della confessione, e dopo le parole: e ogni elemento utile, inserire le seguenti: alla conoscenza della presenza sociale e.
18. 1.
Il Relatore.

Al primo periodo, dopo la parola: valutazione, aggiungere le seguenti: della significativa e organizzata presenza sociale.
18. 4.
Franz, Menia, Migliori.

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Inoltre, alla domanda di riconoscimento deve essere allegata una dichiarazione di formale ed esplicita accettazione del diritto dei fedeli di mutare religione o credenza o di recedere dalla confessione religiosa come disposto dagli articoli 2 e 6 della presente legge, nonché dei principi fondamentali della Costituzione italiana.
18. 2.
Pacini.

Sostituire il secondo periodo con il seguente: il Consiglio di Stato nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale accerta che non si tratti di sette che fanno esplicito riferimento a Satana o che affondano le loro radice in esperienze di pratiche occultistiche e totalmente aliene al rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme e il riconoscimento del rispetto della dignità della persona del diritto di famiglia che come previsto dalla costituzione e che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo.
18. 10.
Bricolo, Luciano Dussin, Polledri, Fontanini, Gibelli.

Al secondo periodo, dopo le parole: sul carattere confessionale, inserire le seguenti: dell'organizzazione richiedente,
18. 11.
Il Relatore.

2. Al secondo periodo, dopo le parole: che lo statuto, aggiungere le seguenti: e l'attività della confessione religiosa.
18. 12.
Pacini.


Pag. 24

Al secondo periodo, dopo le parole: che lo Statuto aggiungere le seguenti: e la prassi accertata.
18. 5.
Franz, Menia, Migliori.

Al secondo periodo, sostituire le parole: non contenga disposizioni contrarie ai con le seguenti: con i.
*18. 6.
Franz, Menia, Migliori.

Al secondo periodo sopprimere le parole: e non contenga disposizioni contrarie ai.
*18. 9.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Al secondo periodo sostituire le parole: contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo con le seguenti: lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
18. 3.
Il Relatore.

Al secondo periodo dopo le parole: diritti inviolabili dell'uomo aggiungere le seguenti: sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.
18. 13.
Pacini.

ART. 19.

Sopprimerlo.
19. 1.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 20.

Sopprimerlo.
20. 1.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 1.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 22.

Sopprimerlo.
22. 1.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo comma, primo periodo, dopo le parole: in favore di enti ecclesiastici sono soppresse le seguenti: nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi.
22. 2.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo comma primo periodo dopo le parole: urbanistica dei servizi religiosi, sopprimere le seguenti: di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto.
22. 3.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti con le seguenti: solo per le confessioni che hanno stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 Costituzione.
22. 4.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.


Pag. 25

ART. 23.

Sopprimerlo
23. 2.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituire il primo comma con il seguente: Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali delle confessioni che hanno stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, compatibilmente con le norme di polizia mortuaria e con le norme vigenti in materia di cremazione.
23. 4.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo comma sostituire la parola: compatibilmente, con le seguenti: se non in contrasto.
23. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Analogo rispetto va riservato ai defunti che non hanno richiesto esequie religiose, ai quali deve essere assicurata la disponibilità di luoghi idonei alle esequie non religiose.
23. 1.
Mascia.

ART. 24.

Sopprimerlo.
24. 5. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

1. Associazioni e fondazioni possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministro dell'interno, previo accertamento del fine di religione o di culto.
24. 1.Il Relatore.

Al primo periodo sopprimere le parole: e fondazioni.
24. 6.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al primo periodo sostituire le parole: con finalità di religione o di culto, con le seguenti: religiose.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Fondazioni ed associazioni religiose.
24. 3.
Franz, Menia, Migliori.

Al primo periodo sostituire le parole da: personalità giuridica, fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto del Ministro dell'interno previo accertamento del fine di religione e di culto.
24. 4.
Franz, Menia, Migliori.

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: o di culto, aggiungere le seguenti: e assicurazioni filosofiche non confessionali.
24. 2.
Mascia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-bis: Fatta slava la disciplina concordataria, qualsiasi acquisto di beni, sia a titolo oneroso sia tra atto tra vivi o a causa di morte, è subordinato all'accettazione del prefetto del luogo. Questa


Pag. 26

disposizione si applica sui beni acquisiti successivamente all'entrata in vigore della legge.
24. 7. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 25.

Sopprimerlo.
25. 1. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 26.

Sopprimerlo.
26. 2. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ministri di culto aggiungere le seguenti: o di guide spirituali.
26. 1.
Pacini.

ART. 27.

Sopprimerlo.
*27. 1.
Pacini.

Sopprimerlo.
*27. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo le parole: I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, aggiungere le seguenti: che hanno stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
27. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 28.

Nel titolo del Capo III dopo la parola intese e prima delle parole ai sensi inserire le seguenti da parte delle confessioni religiose.
28. 2.
Montecchi, Boato, Marone.

Sopprimerlo.
28. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 29.

Sopprimerlo.
29. 4. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo la parola: istanza, aggiungere le seguenti: corredata della documentazione richiesta dall'articolo 18.
29. 1.
Pacini.

Dopo le parole: affinché verifichi, aggiungere le seguenti: la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 17.
Conseguentemente sopprimere le parole: che lo Statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano.
29. 3.
Franz, Menia, Migliori.

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e non contenga disposizioni lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
29. 2.
Il Relatore.


Pag. 27

ART. 30.

Sopprimerlo.
30. 5. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, acquisite le valutazioni necessarie per decidere se avviare le trattative, prima di attivare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tal fine, la rappresenta.
30. 1.
Il Relatore.

Sostituire le parole: prima di avviare, con le seguenti: ove ritenga di avviare.
*30. 2.
Il Relatore.

Sostituire: prima di avviare le procedure di intesa, con le seguenti: ove ritenga di avviare.
*30. 3.
Montecchi, Boato, Soda.

Sostituire le parole: prima di avviare con le seguenti: ove ritenga di avviare.
*30. 4.
Pacini.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente: Art. 30-bis:
Non si possono stipulare più intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione con diverse rappresentanze della medesima confessione religiosa.
30. 01.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 31.

Sopprimerlo.
31. 3. Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, sostituire le parole: trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto d'intesa. con le seguenti: acquisito il parere delle Commissioni affari costituzionali del Parlamento, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto d'intesa.
31. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Il testo dell'intesa non può comunque contenere disposizioni contrarie all'ordinamento giuridico italiano, ovvero lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
31. 1.
Il Relatore.

ART. 32.

Sopprimerlo.
32. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 33.

Sopprimerlo.
33. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: diretta anche ad approvare la scelta di concludere l'intesa con la confessione interessata.
33. 1.
Il Relatore.


Pag. 28

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato trasmette la questione alla Commissione affari costituzionali invitandola ad esprimere un proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta, sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.
33. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 34.

Sopprimerlo.
34. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 35.

Sopprimerlo.
35. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 36.

Sopprimerlo.
36. 1.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 37.

Sopprimerlo.
37. 1.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 38.

Sopprimerlo.
38. 1.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 40.

Sopprimerlo.
40. 1.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 41.

Sopprimere il comma 2.
41. 3.
Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Poliedri, Rossi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.
3. Sino alla modifica dei rispettivi Accordi o Intese le norme della presente legge si applicano anche alle confessioni religiose che abbiano stipulato detti accordi o intese per le parti in cui prevedono disposizioni più favorevoli rispetto a quelle già previste.
41. 1.
Montecchi, Boato, Leoni.

Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.


Le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 sono abrogate.
41. 2.Bricolo, Fontanini, Dussin, Gibelli, Poliedri, Rossi.

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