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CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente (mercoledì 22 gennaio 2003)
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 1576 Spini, C.1902 Molinari e C. 2531 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di ieri, martedì 21 gennaio 2003.

Sandro BONDI (FI), relatore, al termine della discussione di carattere generale desidera richiamare alcuni punti che meritano un'ulteriore riflessione.
Ritiene che la libertà di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o collettiva - così come previsto dall'articolo 19 della Costituzione - riguardi la sfera più intima della coscienza individuale. Per tale motivo il disegno di legge si propone di garantire a tutte le confessioni religiose parità di trattamento realizzando pienamente l'articolo 8 della Costituzione.
Ciò comporta la necessità di superare la legislazione sui culti ammessi che, per quanto emendata negli aspetti più negativi dalla Corte costituzionale, esprime una impostazione ispirata ad una concezione diffidente rispetto al pieno riconoscimento dei diritti delle persone e delle comunità religiose.
La Chiesa ha manifestato l'esigenza di non limitarsi alla mera tolleranza e di procedere al pieno riconoscimento della libertà religiosa. Lo stesso Pontefice ha ritenuto di esprimere un punto di vista più laico delle diverse forze politiche quando, nel corso del suo discorso alle Camere riunite, ha ribadito che il terrorismo internazionale chiama in causa le grandi religioni le quali possono far emergere il loro potenziale di pace; in altra circostanza, ha ricordato che il dialogo ecumenico tra i cristiani e con le altre religioni costituisce il migliore antidoto alle derive del fanatismo e del terrorismo religioso.
Tali interventi aiutano a comprendere il contesto in cui si pone la disciplina in esame e le finalità del disegno di legge. Richiama in proposito un intervento del ministro dell'interno, il quale, dopo un doveroso riferimento alla sicurezza del paese e alla lotta contro il terrorismo, ha indicato la necessità di trovare all'interno della comunità islamica italiana interlocutori rappresentativi con l'obiettivo di arrivare ad un Islam italiano compatibile con le leggi e i valori del paese.
Il fatto che tutte le confessioni religiose siano considerate libere davanti alla legge non comporta tuttavia uguaglianza nel trattamento e diritto automatico al riconoscimento di una intesa. Infatti, in primo luogo rimangono fermi il regime concordatario che conferisce un rapporto singolare alla Chiesa cattolica e diverse garanzie per le confessioni religiose diverse da quella cattolica, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della Costituzione; in secondo luogo, il disegno di legge in esame non prevede alcun diritto automatico all'intesa.
Quest'ultima è infatti frutto di una valutazione discrezionale dello Stato, il quale decide sulla base di alcuni parametri oggettivi chiaramente indicati nel disegno di legge. Occorre in particolare che lo statuto della confessione religiosa che chiede l'intesa non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, che rispetti i diritti fondamentali della persona garantiti dalla nostra Costituzione, che non vengano offesi i valori considerati parte integrante dell'identità nazionale, della tradizione storica, culturale e religiosa.
Ritiene che la Commissione potrà eventualmente rimarcare tale aspetto e definire ulteriormente i criteri cui lo Stato possa fare riferimento nel decidere se stipulare o meno un'intesa. È infatti possibile pensare all'individuazione di limiti al diritto di libertà religiosa che vadano oltre quanto


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previsto dagli articoli 8 e 19 della Costituzione, come quelli riguardanti la pratica delle mutilazioni personali previste da alcune tradizioni religiose o l'istituto del matrimonio poligamico.
Evidenziata la possibilità di individuare un ulteriore limite al diritto di libertà religiosa nel principio della reciprocità, esprime conclusivamente un giudizio positivo sul disegno di legge, riservandosi di presentare alcune proposte emendative volte a migliorare il testo.

Il sottosegretario Antonio D'ALÌ conferma la validità dell'impianto del disegno di legge presentato dal Governo, anche alla luce delle considerazioni svolte nel corso delle audizioni e del dibattito.
Ricorda che secondo l'articolo 8 della Costituzione tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e che tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Il terzo comma afferma che i rapporti di queste confessioni religiose con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Vi è poi un'ultima possibilità costituita da quelle confessioni religiose che non intendono ovvero non possono avere un rapporto pattizio con lo Stato; per queste ultime, pertanto, troverà applicazione unicamente una legge di carattere generale.
In questo quadro, il primo passo da compiere per garantire l'attuazione della Costituzione in tema di libertà religiosa è proprio l'approvazione del disegno di legge in esame.
Ritiene che in una realtà in cui si registrano presenze articolate e complesse di diverse realtà religiose, lo Stato deve porsi come pieno assertore e difensore dei diritti e delle libertà fondamentali, riconosciute dalla Suprema Corte, tra cui, in primis, quella della libertà religiosa.
È necessario, in altri termini, sviluppare una politica religiosa che consenta allo Stato di affrontare la sfida del pluralismo multiculturale e multireligioso in termini di integrazione ai fini di una convivenza civile; pertanto, l'approvazione del suddetto progetto normativo si pone come necessaria premessa per ogni successivo intervento in questo settore.
L'impianto del provvedimento, sul quale sono state espresse valutazioni positive anche da esponenti del mondo della cultura e dai giuristi ascoltati dalla Commissione, si pone come uno strumento di garanzia delle libertà fondamentali sancite a livello costituzionale e, attraverso l'enunciazione dei diversi diritti, finisce per snodarsi in concrete disposizioni procedimentali poste a tutela sia dello Stato che delle stesse confessioni religiose.
In questa ottica, tenuto conto di quanto in proposito affermato nelle varie sedi internazionali anche in materia di ordine e sicurezza pubblica, si intende apprestare una serie di garanzie e di controlli, positivamente normando, altresì, alcuni aspetti e fasi procedurali già esistenti nella prassi.
Significativo, in tale ambito, è l'aver riproposto, come obbligatorio, il parere del Consiglio di Stato nell'ambito del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica di una confessione religiosa. La valutazione di tale organo e l'attenta analisi propedeutica svolta dal ministero dell'interno possono configurarsi come strumenti importanti - anche se non esaustivi - di tutela contro i rischi connessi allo sviluppo di fenomeni patologici nell'ambito di taluni movimenti religiosi.
Il necessario controllo sulle confessioni religiose si sviluppa, inoltre, nel sistema delineato dal disegno di legge, anche all'interno di quelle realtà che non vogliono o non possono emergere sul piano giuridico attraverso la richiesta di riconoscimento della personalità. In tali casi il controllo dello Stato si estende ai cosiddetti «ministri di culto», i quali per poter svolgere atti rilevanti per il nostro ordinamento giuridico abbisognano dell'approvazione governativa. La norma, contenuta nel provvedimento in esame, che, a differenza della legislazione vigente, stabilisce l'obbligatorietà dell'approvazione della nomina dei soli ministri di culto appartenenti a confessioni religiose sprovviste di


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personalità giuridica è tesa, da un lato, a consentire a tali enti l'esplicazione della loro attività e, dall'altro, a rendere possibile lo svolgimento, da parte dello Stato, dei necessari accertamenti in ordine a tali realtà allorché compiano atti destinati ad avere rilevanza giuridica esterna.
Ritiene che quest'esigenza, fatto salvo il necessario confronto parlamentare per il quale assicura la più ampia disponibilità, non possa configurarsi anche nei confronti delle confessioni «riconosciute», per le quali vengono già effettuate le opportune verifiche e svolti gli specifici controlli volti ad accertare la compatibilità dello statuto dell'ente con l'ordinamento e con i principi connessi ai diritti inviolabili dell'uomo. Infine, nel procedimento che conduce alla conclusione delle intese ex articolo 8 della Costituzione è stata posta una serie di controlli che vanno al di là di quanto avviene nell'attuale esperienza.
Precisa che nel rispetto del dettato costituzionale non esiste un diritto assoluto di ciascuna confessione di ottenere una intesa con lo Stato, in quanto tale diritto sussiste solo allorché la stessa si trovi nelle condizioni di poter addivenire alla stessa. In proposito ritiene che si possa accogliere il suggerimento, espresso nel corso delle audizioni, di rendere più esplicito questo concetto.
Si associa, pertanto, alle valutazioni positive espresse dal relatore Bondi sull'impianto generale del provvedimento, ribadendo, tuttavia, la disponibilità del Governo a valutare le proposte di modifica del testo normativo, trattandosi di una materia che per la sua delicatezza e importanza necessita del più vasto consenso parlamentare, e ad esplicitare le cautele ritenute necessarie per assicurare la serenità sociale.

La Commissione adotta come testo base il disegno di legge C. 2531 del Governo.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti verrà fissato nell'ufficio di presidenza previsto per domani.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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