CESNUR - center for studies on new religions

XIV LEGISLATURA
N. 2531 - 1576 - 1902-A
CAMERA DEI DEPUTATI


RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIOE INTERNI)
presentata alla Presidenza il 9 aprile 2003

(Relatore: BONDI)
sul
DISEGNO DI LEGGE
n. 2531

presentato dal presidente del consiglio dei ministri(BERLUSCONI)
di concerto con il ministro dell'interno(SCAJOLA)
con il ministro per le pari opportunità(PRESTIGIACOMO)
con il ministro della difesa(MARTINO)
con il ministro della giustizia(CASTELLI)
con il ministro dell'istruzione, dell'università e dellaricerca(MORATTI)
con il ministro della salute(SIRCHIA)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali(MARONI)


NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 1576 e 1902si vedano i relativi stampati.
con il ministro per le politiche comunitarie(BUTTIGLIONE)
e con il ministro dell'economia e delle finanze(TREMONTI)

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione dellalegislazione sui culti ammessi

Presentato il 18 marzo 2002
e sulle
PROPOSTE DI LEGGE
n. 1576, d'iniziativa dei deputati
SPINI, ADDUCE, AMICI, ANGIONI, BANTI, BENVENUTO, BIELLI,BOVA, CALZOLAIO, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CHIAROMONTE, CIMA,CRISCI, DAMIANI, GIACCO, GRIGNAFFINI, GRILLINI, ILLY,LETTIERI, LION, TONINO LODDO, LULLI, MACCANICO, MAGNOLFI,MANTINI, MERLO, MOTTA, NIGRA, PINOTTI, PISCITELLO, QUARTIANI,ROCCHI, RUGGHIA, RUZZANTE, SANDI, TIDEI, ZANOTTI, ZUNINO

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione dellalegislazione sui culti ammessi
Presentata il 14 settembre 2001
n. 1902, d'iniziativa del deputato MOLINARI
Norme sulla libertà religiosa

Presentata il 6 novembre 2001


RELAZIONE - N. 2531 - 1576 - 1902-A

        Onorevoli Colleghi! - Con il presente disegno di legge ci si propone di attuare i principi costituzionali in materia di libertà di coscienza, di religione o di credenza e, parallelamente, abrogare la normativa degli anni 1929-1939.


Il quadro storico-costituzionale.

        Allorquando, nel marzo del 1947, l'Assemblea costituente entrò nel vivo della discussione sul testo della legge fondamentale della Repubblica predisposto dalla Commissione dei 75, il cuore del dibattito, più ancora che sull'ordinamento statuale, fu rappresentato dagli articoli concernenti le libertà civili, sociali e religiose dei cittadini della nuova Repubblica. Ed era in fondo scontato e giusto che su ciò si appuntasse l'attenzione di chi era chiamato, dopo oltre venti anni di dittatura e la tragedia di una guerra, a sostanziare nella carta fondamentale i diritti di libertà.
        Ciò accadde a partire dall'articolo 7, che incorporava nella carta costituzionale i Patti Lateranensi, e che fu al centro di un dibattito a volte aspro, ma sempre e comunque alto. La storia ha dato ragione a chi, allora, metteva in evidenza come la sua approvazione non ledesse l'impianto laico della Carta. Ciò sostennero, da sponde opposte, l'onorevole Moro, l'onorevole Jacini e l'onorevole Togliatti. "Divisi da diverse intuizioni politiche, da diversi orientamenti ideologici - disse Aldo Moro -, tuttavia noi siamo membri di una comunità, la comunità del nostro Stato e vi restiamo uniti sulla base di un'elementare, semplice idea dell'uomo, la quale ci accomuna e determina un rispetto reciproco degli uni verso gli altri". Questa "semplice idea dell'uomo" si sostanzia inequivocabilmente nei principi sanciti dalla prima parte della Carta costituzionale.
        L'articolo 3, comma 1, ribadisce come "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
        Per l'articolo 19, inoltre, "tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".
        Mentre il comma 1 dell'articolo 21 sostiene che "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".
        Ebbe a dire l'onorevole Orlando che i costituenti si trovavano tra due mondi costituzionali: "il vecchio e il nuovo, quello dell'800, che dura ancora, ma in gran parte modificato, e le forme nuove che sorgono sotto l'impulso dei grandi movimenti di massa".
        Se si è richiamato un momento di questo dibattito altissimo, è perché anche oggi il legislatore si trova a dover riaffermare quella stessa idea di uomo, che percorre come un filo a volte sottile ma mai spezzato l'intera civiltà occidentale. L'idea dell'uomo come portatore di diritti inalienabili, tra cui la libertà di coscienza e di religione è il primo, perché attiene alla sfera più intima e sacra di ogni persona. Ebbene, oggi il legislatore si trova, ancora una volta, tra due mondi. Quello che si è sviluppato dal dopoguerra ad oggi, con un impetuoso sviluppo economico e sociale, che ha reso il nostro Paese un Paese prospero e libero e quello rappresentato dalla presenza sul nostro territorio nazionale di etnie, culture, riti diversi. Una pluralità di comunità che rivendicano il proprio diritto. E lo fanno proprio in nome di quell'idea di uomo che spesso, nei loro paesi di origine, manca del più elementare diritto di cittadinanza. Un'idea di uomo comune a laici e cattolici, ad atei e credenti che costituisce la base della civiltà occidentale. Negandola, l'occidente negherebbe se stesso. E negherebbe se stessa l'Italia, culla del diritto e culla del cristianesimo, religione dell'amore, della pace e della libertà come la tracciò il Cristo nella testimonianza evangelica.
        Oggi, ci troviamo a percorrere uno stretto sentiero. Tra cultura del dialogo e difesa della nostra identità.
        Chi in questi anni ha interpretato nel modo più alto questa sfida è stato il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'ambito di un coraggioso ripensamento della storia stessa della Chiesa Cattolica.
        Nel Decalogo di Assisi per la Pace si ritrova l'impegno a educare le persone al rispetto e alla stima reciproci, affinché si possa giungere a una coesistenza pacifica e solidale fra i membri di etnie, di culture e di religioni diverse, e inoltre a promuovere la cultura del dialogo, affinché si sviluppino la comprensione e la fiducia reciproche fra gli individui e fra i popoli, poiché tali sono le condizioni di una pace autentica.
        Per quanto riguarda la libertà religiosa, il Concilio ha indicato come la profonda convinzione e l'aperta testimonianza della verità e del valore salvifico della propria religione possano limpidamente armonizzarsi con un atteggiamento di sincero rispetto, dialogo e collaborazione con i seguaci di altre religioni.
        Anche per quanto riguarda il rapporto con le religioni non cristiane il documento conciliare Nostra Aetate afferma che "La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini".
        Tutto ciò assume oggi anche in Italia un rilievo concreto per la presenza crescente di altre religioni, dovuta soprattutto all'immigrazione, e probabilmente acquisterà maggiore importanza in avvenire.
        E a questo proposito mi sia permesso aggiungere qualche considerazione sulla rilevanza di questa legge per i rapporti futuri con il mondo musulmano. In sintonia con quanto dichiarato dal Ministro Giovanardi, anch'io ritengo che questo disegno di legge possa servire da premessa per qualsiasi intervento legislativo futuro sul rapporto fra Stato e religioni, e su temi spirituali e religiosi in generale. Ma vorrei sottolineare anche come questo disegno di legge vada molto al di là dei confini specifici che lo determinano. Questa legge è pensata, nella sua essenza politico-culturale, con un sguardo proiettato verso il futuro, in vista cioè degli sviluppi storici che l'Italia (e l'Europa intera) dovrà affrontare nei prossimi decenni. Infatti, essa getta le basi per normative più vaste, che sono sì di competenza di altre Commissioni parlamentari, ma che sono tutte riconducibili a un unico grande problema: come istituire nuovi e paritari rapporti fra l'Italia e i Paesi musulmani in generale? Per cogliere la complessità della questione basti pensare alle molteplici implicazioni che tali rapporti suscitano: dalle politiche immigratorie a quelle energetiche, da quelle commerciali a quelle su diritti umani. Ora, creando le condizioni per trovare un punto di intesa legislativa minima fra lo Stato italiano e la religione musulmana, l'Italia può ragionevolmente e legittimamente avanzare nei confronti degli Stati musulmani la pretesa, da sostenersi a tutti i livelli, che essi adottino una parità di trattamento nei confronti della religione cristiana e più in generale di tutte le fedi religiose. Anche in vista del semestre di presidenza italiano dell'Unione Europea, il governo italiano, sulla base della legittimità e dell'autorevolezza che gli deriverà dalla promulgazione di questa legge, potrebbe farsi promotore di un progetto di normativa europea che preveda il principio della reciprocità con gli Stati musulmani, vincolando tutti i suoi rapporti socio-economici al rispetto di questo principio. Questo sarebbe anche un modo per contribuire, con intelligenza ma anche con fermezza, alla crescita dei livelli di libertà e di democrazia nel mondo musulmano, e in ogni caso è sicuramente un criterio equanime e ragionevole al quale ispirare la politica italiana nei confronti della minoranza musulmana presente nel nostro Paese.
        Infine, se certi aspetti di questo disegno di legge hanno suscitato riserve e dibattiti ciò è dovuto soltanto al fatto che esso ha dovuto pensare al di là della situazione contingente, giocando su un terreno non solo molto più ampio ma anche pressoché sconosciuto, il terreno cioè dei futuri rapporti con l'Islam. E ciò doveva necessariamente implicare non solo estrema cautela legislativa, ma anche grande fermezza nella difesa della nostra tradizione religiosa e della nostra inalienabile identità. In questo disegno di legge è in gioco infatti non solo una questione di libertà individuale e di culto, ma anche l'interesse nazionale, che abbraccia appunto anche l'identità spirituale del nostro Paese.
        Considerate quindi la rilevanza e l'importanza storico-istituzionale e socio-culturale dell'intervento legislativo che si propone, si auspica vivamente che in questa legislatura si possa, attraverso un impegno unitario di tutte le forze politiche, approvare finalmente la legge che è così necessaria per chiudere con i residui di un passato che non è stato sempre esaltante e per favorire una piena attuazione dei principi di libertà contenuti nella nostra Costituzione, capaci ancora oggi di civilizzare uno sviluppo non privo di problemi umani dolorosi.


Le finalità del disegno di legge.

        Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea- già presentato alle Camere durante la XIII legislatura ed ora riveduto in base agli indirizzi allora emersi nel corso dell'esame in sede referente grazie soprattutto all'intelligente ed appassionato impegno dell'onorevole professore Maselli - intende attuare compiutamente i principi costituzionali in materia di libertà religiosa e, parallelamente, abrogare la legge n. 1153 del 1929 sull'esercizio dei culti diversi dal cattolico, che, con riferimento al concetto di religione dello Stato contenuto nei Patti Lateranensi, venivano allora definiti "ammessi".
        A questo proposito, come non andare con la mente alle parole pronunciate da un grande giurista come Piero Calamandrei, il quale lamentava la situazione paradossale che si trascinava in Italia: la facciata di una Costituzione democratica, in cui le libertà fondamentali dei cittadini sono scritte come garantite contro ogni arbitrio del Governo, ma in cui le leggi retrostanti, quelle che non si vedono, ma che contano di più, sono ancora leggi di un regime autoritario, che, a parole, la democrazia dice di aver abbattuto, ma che, in realtà, sopravvivono e ricrescono da ogni troncone. Con questa legge si aboliscono i residui di leggi scritte in epoca di dittatura e che sono sopravvissute troppo a lungo.
        Sul piano dei comportamenti individuali, il disegno di legge articola la tutela della libertà di coscienza e di religione nei vari contesti sociali (la famiglia, la scuola, il lavoro etc.) contemplando tra l'altro, in via generale e di principio, la possibilità di esercitare obiezione di coscienza.
        Il disegno di legge si propone altresì di contribuire all'attuazione della tutela costituzionale degli interessi religiosi collettivi, agevolando la vita di istituzioni, associazioni e organizzazioni con finalità di culto nella loro libera e peculiare espressione. Le disposizioni in esso contenute muovono infatti dai principi costituzionali relativi alle confessioni religiose, tengono conto delle regole bilateralmente concordate con alcune confessioni e delineano una legge che completa l'abrogazione della legislazione del 1929-1930.
        Il disegno di legge ha infine lo scopo di dare formale attuazione all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, relativo alla stipulazione delle intese con le confessioni religiose, definendo e regolando più rigorosamente le procedure da seguire in vista della conclusione delle intese. In particolare detta disposizione costituzionale prevede che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, a meno che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
        Con le disposizioni relative alla libertà di coscienza e di religione ed al loro esercizio in forma individuale o collettiva, vengono sostanzialmente recepiti i principi fondamentali contenuti nell'articolo 9 della CEDU ed in altri accordi di carattere internazionale, oltre che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la cui peculiarità consiste proprio nell'equiparazione operata tra libertà religiosa e di coscienza, laddove quest'ultima sia riferibile non ad una mera opinione, bensì a "visioni che abbiano un certo grado di forza, di serietà, di coerenza e di importanza" (così Corte Europea dei diritti dell'uomo, Campbell e Cosans c. Regno Unito del 25/2/82).
        Molte norme del presente provvedimento tendono ad estendere a tutte le confessioni religiose, a prescindere dalla stipula delle intese con lo Stato di cui all'articolo 8 comma 3 della Costituzione, quelle garanzie che avevano trovato fondamento nei confronti o della sola religione cattolica o delle confessioni con le quali già erano state stipulate intese. Si conferma dunque la soluzione, già prospettata sul piano della giurisprudenza costituzionale (si vedano - tra le altre - le sentenze 178/96 e 235/97 in tema di discriminazioni fiscali), di garantire la parità di trattamento tra le confessioni religiose considerate come dimensione collettiva dell'esercizio della libertà religiosa, orientata al perseguimento della dignità dell'individuo.
        La disciplina proposta, accompagnata dall'abrogazione della normativa sui culti ammessi, mira inoltre ad impedire che nell'ambito di un ordinamento ispirato a valori profondamente diversi, continuasse ad applicarsi a quelle confessioni che non avessero stipulato le intese con lo Stato la legge n. 1159 del 1929, con conseguenze penalizzanti e discriminatorie. In questo modo, il presente provvedimento finisce per configurare uno "statuto minimo" per quelle confessioni le quali non addivengano né alle intese di cui all'articolo 8 terzo comma né al riconoscimento della personalità giuridica.
        Il presente provvedimento sembra dunque incidere sensibilmente sull'attuazione delle norme costituzionali relative alla libertà religiosa e di culto, in un'ottica tipicamente ispirata ai principi pluralistico e di laicità, da intendersi non come mera separazione, nella versione "rigida" che tale modello ha assunto ad esempio negli Stati Uniti, dove non si riscontra una legislazione apposita per le confessioni religiose diversa dalla disciplina del fenomeno associativo, bensì come riconoscimento, sostegno, assistenza: in sostanza, un modello che conferma la separatezza, ma che al contempo riconosce la rilevanza pubblicistica degli interessi religiosi dei cittadini.


L'esame in sede referente e l'indagine conoscitiva svolta dalla I Commissione.

        La Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento il 30 maggio 2002 e lo ha concluso il 9 aprile 2003 2003. La discussione è stata sempre molto approfondita e ha permesso di affrontare in modo puntuale i singoli aspetti.
        La Commissione nella seduta del 9 luglio 2002 ha inoltre deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle problematiche inerenti alla libertà religiosa. La Commissione ha quindi svolto, nelle giornate del 22 e 31 ottobre e del 19 e 26 novembre 2002 una serie di audizioni nel corso delle quali sono stati ascoltati docenti ed esperti della materia, il prof. Franco Pizzetti, Presidente della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose della Presidenza del consiglio, il prof. Carlo Cardia, componente la Commissione consultiva per la libertà religiosa della Presidenza del Consiglio dei ministri e i rappresentanti della Conferenza episcopale italiana.
        Nel corso delle audizioni è stata più volte ribadita la necessità di disciplinare la materia ed è stata espressa una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge in esame e sono state avanzate utili proposte emendative che la Commissione ha poi utilmente fatto proprie.


Le singole disposizioni del disegno di legge.

        Dopo aver delineato il contesto costituzionale nell'ambito del quale collocare l'intervento legislativo che si propone, le finalità ad esso sottese e l'andamento generale dei lavori in Commissione appare utile venire ora all'illustrazione, seppur sintetica, del contenuto dei singoli articoli del disegno di legge in esame.
In particolare, l'articolo 1 enuncia espressamente la garanzia, riconosciuta a tutti, del diritto fondamentale, proprio della persona, della libertà di coscienza e di religione, sulla base delle disposizioni costituzionali, delle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo e dei princìpi del diritto internazionale in materia.
        L'articolo 2 garantisce invece le manifestazioni proprie di tale libertà, enumerando i diritti di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma individuale o associata, di diffonderla e di farne propaganda, di osservarne i riti e di esercitare il culto in privato e in pubblico, di mutare religione ed infine il diritto di non averne alcuna. Con il comma 2, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, si precisa che il diritto di libertà di coscienza e di religione deve essere esercitato nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano, nonché dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali,
        L'articolo 3 vieta qualunque discriminazione o costrizione in ragione della propria fede religiosa. Viene altresì escluso l'obbligo di dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale
        L'articolo 4 prevede il diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa, nel rispetto della loro personalità, senza pregiudizio della salute dei medesimi e nel rispetto dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico italiano e dalle convenzioni internazionali. La disposizione va letta in connessione con il primo comma dell'articolo 30 della Costituzione, che riconosce, con analoga formulazione, il dovere ed il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio, e con l'articolo 147 del codice civile, che impone ad entrambi i coniugi il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
        L'articolo 5 estende espressamente i diritti di riunione ed associazione, previsti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione, anche alla finalità di religione o culto.
        Le facoltà in cui si estrinseca la libertà religiosa sono elencate nell'articolo 6, comma 1; la libertà religiosa comprende quindi il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa e il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole. Attraverso un emendamento approvato durante l'esame in Commissione si chiarisce che tutto ciò deve avvenire nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
        L'articolo 7 stabilisce che i cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, mentre viene demandata alla legge la disciplina delle modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza nei vari settori.         L'articolo 8, al comma 1, afferma il principio secondo cui l'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali (ospedali, case di cura etc.) o la permanenza in istituti di prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà religiosa e delle pratiche di culto in materia alimentare e quelle relative all'astensione dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività.
        Detti giorni o periodi devono peraltro essere considerati festivi dalle leggi di approvazione delle intese stipulate ai sensi dell'articolo 8 Costituzione.
        L'articolo 9 opera, al comma 1, un generale rinvio alla legislazione vigente con riguardo a vari aspetti della tutela della libertà religiosa nel lavoro domestico e nei luoghi di lavoro. Il comma 1 dell'articolo 9 opera un rinvio alle norme vigenti in materia di adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico, di divieto di licenziamento determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro e di nullità di patti o atti diretti a fini di discriminazione religiosa e di divieto di indagine sulle opinioni religiose. Il comma 2 rimette, invece, ai contratti collettivi e individuali di lavoro l'esercizio della libertà religiosa nelle sue varie espressioni.
        L'articolo 10, quasi completamente modificato durante l'esame in Commissione, disciplina le modalità attraverso le quali i ministri di culto, le guide spirituali o i soggetti equiparati di una confessione religiosa che non abbia stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione possono compiere atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano. Si prevede infatti che questi ultimi possano compiere tali atti se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno; le modalità e le procedure applicative saranno stabilite con regolamento del Ministro stesso. Il regolamento sarà chiamato ad identificare altresì le figure di ministro di culto e di guida spirituale o di soggetto equiparato; tutto ciò verrà fatto tenendo conto della natura e delle tradizioni delle singole confessioni religiose e in particolare del ruolo effettivo svolto dal richiedente all'interno della confessione religiosa e sentito il parere non vincolante della confessione stessa.
        A differenza di quanto prevedeva il testo governativo, la disciplina dei ministri di culto prevista nel testo licenziato dalla Commissione è unitaria ed esclude quindi un regime separato a seconda che la confessione abbia o meno conseguito la personalità giuridica.
        L'articolo 11 disciplina le modalità secondo le quali viene celebrato un matrimonio davanti ad un ministro di culto o a una guida spirituale o a un soggetto equiparato la cui nomina sia stata approvata dal Ministro dell'interno. Si prevede che i nubendi debbano specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile; l'ufficiale dello stato civile accerterà che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne darà attestazione in un nulla osta che rilascerà ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto o guida spirituale o ad un soggetto equiparato indicato dai medesimi, che il ministro di culto o la guida spirituale o il soggetto equiparato ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione relativa all'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, della sua nomina. Nel nulla osta dovrà essere attestato inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. Al comma 2 del medesimo articolo 11 si prevede che il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osservi le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile, che prevedono tra l'altro l'obbligo di dare lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 dello stesso codice civile che trattano dei diritti e doveri dei coniugi. Il testo licenziato dalla Commissione è quindi diverso da quello del disegno di legge iniziale che prevedeva infatti espressamente l'esclusione dell'obbligo di dare lettura di tali articoli del codice civile.
        Il comma 6 del medesimo articolo 11 riscrive l'articolo 83 del codice civile apportandovi alcune modificazioni rese necessarie dalle diverse formulazioni utilizzate dal presente disegno di legge rispetto alla normativa del 1929.
        L'articolo 12 reca, al comma 1 una disposizione di ordine generale inerente all'insegnamento nelle scuole pubbliche, che deve svolgersi "nel rispetto della dignità della persona e della sua fede religiosa ". Si tratta di una specificazione dei princìpi generali introdotti nei primi articoli del disegno di legge in esame, peraltro direttamente discendenti dal dettato costituzionale.
        Il successivo comma, completamene modificato nel corso dell'esame in Commissione, stabilisce che gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività didattiche complementari relative allo studio delle religioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento. L'articolo 13 garantisce il libero svolgimento di altre attività ricollegabili all'esercizio della libertà religiosa, quali le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, o le collette effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto,
        L'articolo 14 introduce infine, a tutela della loro destinazione, limitazioni agli interventi pubblici su edifici aperti al culto di confessioni religiose aventi personalità giuridica. Tali interventi (occupazione, requisizione, espropriazione, demolizione) sono possibili solo per gravi motivi e sentite le confessioni stesse.
        L'articolo 15 enuncia i diritti che competono a tutte le confessioni religiose in attuazione dell'articolo 8, primo comma, della Costituzione, che riconosce eguale libertà a tutte le confessioni senza richiedere per ciascuna di esse alcun requisito formale o sostanziale.
        Tra i diritti riconosciuti, quelli di celebrare i propri riti, di aprire edifici di culto, di diffondere la propria fede, di nominare i propri ministri, di emanare atti in materia spirituale, di assistere i propri fedeli; di corrispondere liberamente con proprie organizzazioni o con altre confessioni, di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali nel rispetto dei diritti e delle libertà delle altre confessioni religiose. Il secondo periodo, introdotto durante l'esame in Commissione, prevede il divieto di svolgere propaganda politica consistente nell'incitamento all'odio e alla discriminazione fra le confessioni religiose.
        Gli articoli da 16 a 20 disciplinano l'iter procedurale finalizzato al riconoscimento civile della personalità giuridica delle confessioni religiose. Tali disposizioni muovono dall'intento di dare piena attuazione agli articoli 19 e 20 della Costituzione, anche al fine di permettere alle confessioni diverse da quella cattolica che non abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Costituzione di godere di una completa capacità giuridica nei rapporti civili. Conseguentemente, l'articolo 22 estende a tutte le confessioni religiose aventi personalità giuridica l'applicabilità delle norme statali vigenti in tema di concessioni e locazioni di beni dello Stato o di enti locali ad enti ecclesiastici e per la disciplina urbanistica dei servizi religiosi.
        Per quanto attiene ai modi di acquisto della personalità giuridica, la normativa proposta prevede che questo ha luogo con decreto del Presidente della repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'articolo 17 dispone che l'istanza di riconoscimento sia corredata dello statuto e di una documentazione (i cui contenuti sono definiti dall'articolo 18) in cui risultino - oltre all'indicazione della denominazione, della sede e delle caratteristiche della confessione- le norme di organizzazione, amministrazione, di funzionamento nonchè "ogni elemento utile alla conoscenza della presenza sociale e alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la confessione o l'ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite". Particolare rilievo presenta la seconda parte dell'articolo 18, comma 1, il quale dispone che il Consiglio di Stato formuli il proprio parere anche sulla natura confessionale dell'organizzazione richiedente e verifichi che lo statuto e l'attività della confessione religiosa non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che lo statuto medesimo non contenga disposizioni lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. L'articolo 17 pone inoltre, quali condizioni per la presentazione dell'istanza, che la sede del soggetto sia in Italia e che esso sia rappresentato da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
        Gli adempimenti successivi al riconoscimento della personalità giuridica riflettono, in linea generale, la normativa derivante dalle intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8 della Costituzione: l'articolo 19 prescrive che la confessione riconosciuta si iscriva nel registro delle persone giuridiche (come già previsto per gli enti delle confessioni pentecostale, avventista, ebraica, battista e luterana), con le indicazioni prescritte in materia di registrazione delle persone giuridiche e dei loro atti e con la specificazione delle norme di funzionamento e dei poteri degli organi rappresentativi dell'ente. La mancata iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di riconoscimento comporta l'impossibilità dell'attività negoziale sino all'iscrizione nel registro predetto.
        L'articolo 20 condiziona al riconoscimento governativo l'efficacia civile di ogni mutamento sostanziale che interessi gli elementi identificativi della confessione religiosa o del relativo ente esponenziale riconosciuto (fine, destinazione del patrimonio, modo di esistenza).
        Qualora intervenga un mutamento che implichi la perdita di uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento, quest'ultimo può essere revocato con le stesse modalità procedurali precedentemente richiamate.
        L'articolo 21 rinvia per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali alle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.
        L'articolo 22 estende, al comma 1, l'applicabilità alle confessioni religiose che hanno acquisito la personalità giuridica, delle norme sulla concessione e locazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali vigenti per gli enti ecclesiastici, nonchè di quelle che regolano l'utilizzo di fondi per gli interventi di costruzione, restauro e conservazione di edifici aperti al culto. L'estensione è peraltro limitata alle confessioni che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del relativo comune. Inoltre, l'applicazione di tali disposizioni è definita sulla base di intese stipulate con le autorità competenti, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione.
        Il comma 2 dell'articolo dispone che gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla propria destinazione se non dopo venti anni dalla erogazione del contributo.
        L'articolo 23 dispone che la sepoltura dei defunti sia effettuata secondo il rito della confessione di appartenenza, se avente personalità giuridica, se non sono in contrasto con le norme di polizia mortuaria e con quelle in materia di cremazione. E' esplicitamente fatto salvo l'articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, ai sensi del quale i piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
        L'articolo 24, modificato durante l'esame in Commissione, prevede che associazioni e fondazioni possano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministro dell'interno, previo accertamento del fine di religione o di culto. L'articolo 25 rimette alla legge l'indicazione dei casi in cui, sotto il profilo tributario, le confessioni religiose aventi personalità giuridica (o i loro enti esponenziali) aventi fine di religione, credenza o culto, nonchè le attività dirette a tali scopi sono equiparate agli enti ed alle attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione.
        L'articolo 26 opera una distinzione tra le attività religiose e di culto e le altre attività: riprendendo una ripartizione già invalsa nella legislazione ecclesiastica (articolo 16 della Legge n. 222 del 1985), agli effetti civili, sono ricomprese nella prima categoria le attività "dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, di guide spirituali o di soggetti equiparati, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed all'educazione religiosa". Rientrano nella sfera delle altre attività, quelle di "assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro".
        L'articolo 27 conferma l'iscrizione al "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica", istituito con la citata Legge n. 903 del 1973, per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, sulla base delle procedure e con le modalità previste dalla legge stessa.
        Il Capo III del disegno di legge prevede una disciplina del procedimento per la stipulazione delle intese tra lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica.
        Il procedimento proposto per la stipulazione delle intese ricalca sostanzialmente quello che si è andato affermando nella prassi e si può suddividere in tre fasi: la fase preliminare, relativa alle modalità di presentazione della istanza da parte della confessione religiosa; la seconda è la fase di formazione dell'intesa, fino alla firma della stessa; la terza ed ultima fase è quella del perfezionamento dell'intesa con la ratifica parlamentare.
        Per quanto riguarda la fase preliminare, il testo in esame consente la presentazione dell'istanza per la stipulazione dell'intesa, sia alle confessioni religiose riconosciute come enti morali sia a quelle che non abbiano avuto tale riconoscimento. Si tratta di una innovazione rispetto al procedimento utilizzato nella prassi, in cui non si procede nemmeno all'esame dell'istanza nel caso di presentazione da parte di confessione non riconosciuta.
        Come condizione per la presentazione dell'istanza si richiede che la confessione sia dotata di un proprio statuto e che questo non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali. La richiesta, da presentare al Presidente del Consiglio, deve essere accompagnata dalla documentazione, compreso lo statuto, da cui risulti l'organizzazione della confessione.
        Nel caso delle istanze presentate dalle confessioni non aventi personalità giuridica, l'avvio della procedura è subordinata alla verifica che lo statuto della confessione religiosa non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico. L'articolo 29 prevede che la verifica sia effettuata dal Ministero dell'interno, su richiesta del Presidente del Consiglio, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
        Secondo quanto previsto dall'articolo 30, infine, il Presidente del Consiglio procede ad una preistruttoria ("acquisite le necessarie valutazioni per decidere se avviare le trattative"), prima di avviare le procedure per la definizione dell'intesa ed invita formalmente la confessione interessata a indicare i propri rappresentanti, responsabili delle trattative.
        Una volta compiute le formalità sopra brevemente descritte, prende avvio il procedimento vero e proprio di formazione dell'intesa. Le trattative sono condotte da parte della confessione religiosa da propri rappresentanti indicati ai sensi dell'articolo 30, e da parte del Governo, dal sottosegretario di Stato con l'incarico di segretario del Consiglio dei ministri, delegato dal Presidente del Consiglio. La base della trattativa è costituita dalle proposte formulate da una Commissione di studio.
        L'articolo 31 prevede che al termine delle trattative si giunge ad un progetto di intesa che il Sottosegretario di Stato trasmette al Presidente del Consiglio accompagnato da una propria relazione.
        La commissione di studio con il compito di elaborare il progetto per le trattative è disciplinata dal successivo articolo 32.
        L'articolo 33 prevede che il progetto di intesa concordato tra il Presidente del Consiglio e la confessione religiosa viene sottoposto, prima della firma definitiva, ad un duplice controllo: del Consiglio dei ministri e poi del Parlamento.
        Il Presidente del Consiglio sottopone infatti il progetto di intesa al Consiglio che è chiamato a deliberare in proposito. Dopo la delibera del Consiglio dei ministri, il progetto di intesa è trasmesso alle Camere per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora nell'esame parlamentare o in seno al Consiglio dei ministri emergano osservazioni ed indirizzi tali da rendere necessaria la modifica dell'intesa, il testo viene rimesso al Sottosegretario di Stato che riprende le trattative con le stesse procedure sopra viste.
        Infine, il procedimento si conclude con la firma dell'intesa da parte del Presidente del consiglio e il rappresentante della confessione religiosa.
        L'ultima fase consiste nella presentazione al Parlamento da parte del Governo del disegno di legge di approvazione dell'intesa.
        Conclude il capo III in esame, l'articolo 37, relativo ad una materia estranea alla stipulazione delle intese.
        Si tratta, infatti, della questione della applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche materie che riguardino i rapporti tra lo Stato e singole confessioni religiose che hanno personalità giuridica. In questi casi si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su richiesta della confessione e previa intesa con essa.
        L'articolo 38 prevede che le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della normativa del 1929, nonché quelli riconosciuti quali enti di culto in base ad altre disposizioni conservino la personalità giuridica; essi sono tenuti, tuttavia, a richiedere l'iscrizione al registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.
        La norma transitoria di cui all'articolo 39, in relazione alle nuove modalità di riconoscimento dei ministri di culto contenute nell'articolo 10, salvaguarda il regime giuridico e previdenziale spettante ai ministri di culto la cui nomina sia stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 1159 del 1929; la disposizione opera sino a quando i soggetti interessati mantengano la qualifica loro riconosciuta.
        L'articolo 40 precisa che alle confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere si applicano le norme di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale: le persone giuridiche straniere godono pertanto degli stessi diritti delle persone giuridiche italiane a condizione che abbiano soggettività giuridica riconosciuta all'estero e che sussista un regime di reciprocità nello Stato di appartenenza. Ove abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute, esse devono presentare domanda di riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e secondo il procedimento previsti dalle disposizioni di cui al capo II del presente disegno di legge.
        Gli articoli 41 e 42 dispongono l'abrogazione della legge 1159 del 1929 e del relativo regolamento di attuazione (R.D. 289/1930) e delimitano l'applicazione della normativa contenuta nel disegno di legge mantenendo in vigore le disposizioni di origine negoziale emanate in attuazione di accordi e intese già stipulate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione e le disposizioni contenute nel decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 (convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205), recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa".


Conclusioni.

        Per concludere si ricorda ciò che ha dichiarato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, l'onorevole Carlo Giovanardi, rispondendo alla Camera ad una interrogazione dell'onorevole Valdo Spini in merito alle intese con le confessioni religiose in base all'articolo 8 della Costituzione. Il Ministro Giovanardi ha citato il presente disegno di legge come una premessa, anche procedurale, ad ogni successivo intervento in materia di politica religiosa.
        E' bene infatti ancora una volta sottolineare che la libertà di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o collettiva - così come previsto dall'articolo 19 della Costituzione - riguarda la sfera più intima della coscienza individuale. Per tale motivo il disegno di legge si propone di garantire a tutte le confessioni religiose parità di trattamento realizzando pienamente l'articolo 8 della Costituzione. Ciò comporta la necessità di superare la legislazione sui culti ammessi che, per quanto emendata negli aspetti più negativi a seguito degli interventi della Corte costituzionale, esprime una impostazione ispirata più a una concessione sospettosa e avara che al pieno riconoscimento dei diritti originari delle persone e delle comunità religiose. La stessa nozione di "culto ammesso", come ha sostenuto Mons. Betori, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, durante l'audizione svolta dinanzi alla Commissione il 22 novembre 2002, risulta stridente sia con i principi costituzionali, sia con i limpidi indirizzi della dichiarazione conciliare Dignitatis humanae e del successivo magistero della Chiesa cattolica dai quali emerge nettamente l'esigenza di non limitarsi alla dimensione della mera tolleranza e di procedere a un pieno riconoscimento della libertà religiosa in tutte le sue dimensioni.
        La Chiesa ha manifestato l'esigenza di non limitarsi alla mera tolleranza e di procedere al pieno riconoscimento della libertà religiosa. Lo stesso Pontefice ha ritenuto di esprimere un punto di vista più laico di diverse forze politiche quando, nel corso del suo discorso alle Camere riunite, ha ribadito che il terrorismo internazionale chiama in causa le grandi religioni le quali sono chiamate a far emergere il loro potenziale di pace; in altra circostanza, ha ricordato che il dialogo ecumenico tra i cristiani e con le altre religioni costituisce il migliore antidoto alle derive del fanatismo e del terrorismo religioso.
        Tali interventi aiutano a comprendere il contesto in cui si pone la disciplina in esame e le finalità del disegno di legge. Appare importante ricordare a tal proposito come anche il ministro dell'interno, in un suo recente intervento, dopo un doveroso riferimento alla sicurezza del paese e alla lotta contro il terrorismo, ha indicato la necessità di trovare all'interno della comunità islamica italiana interlocutori rappresentativi con l'obiettivo di arrivare ad un Islam italiano compatibile con le leggi e i valori del nostro paese.
        Il fatto che tutte le confessioni religiose siano considerate libere davanti alla legge non comporta tuttavia uguaglianza nel trattamento e diritto automatico al riconoscimento di una intesa. Infatti, in primo luogo rimangono fermi il regime concordatario che conferisce un rapporto singolare alla Chiesa cattolica e diverse garanzie per le confessioni religiose diverse da quella cattolica, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della Costituzione; in secondo luogo, il disegno di legge in esame non prevede alcun diritto automatico all'intesa.
        Quest'ultima è infatti frutto di una valutazione discrezionale dello Stato, il quale decide sulla base di alcuni parametri oggettivi chiaramente indicati nel disegno di legge. Si ricorda infatti che occorre in particolare che lo statuto della confessione religiosa che chiede l'intesa non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, che rispetti i diritti fondamentali della persona garantiti dalla nostra Costituzione, che non vengano offesi i valori considerati parte integrante dell'identità nazionale, della tradizione storica, culturale e religiosa del nostro paese.

Sandro BONDI, Relatore


RELAZIONE - N. 2531 - 1576 - 1902-A


TESTO
del disegno di legge n.
2531
TESTO
della Commissione


Capo I

LIBERTA' DI COSCIENZA
E DI RELIGIONE
Capo I

LIBERTA' DI COSCIENZA
E DI RELIGIONE


Art. 1.

(Diritto fondamentale di
libertà di
coscienza e di
religione).
Art. 1.

(Diritto fondamentale di
libertà di
coscienza e di
religione).

1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo ed ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia.
Identico.


Art. 2.

(Esercizio del diritto di
libertà di
coscienza e di
religione).
Art. 2.

(Esercizio del diritto di
libertà di
coscienza e di
religione).

1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.
1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o di non averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.
2. Il diritto di libertà di coscienza e di religione è esercitato nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano, nonché dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.


Art. 3.

(Divieto di
discriminazioni).
Art. 3.

(Divieto di
discriminazioni).

1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.
1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria fede religiosa, né essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.

Art. 4.

(Figli minori).
Art. 4.

(Figli minori).

1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi.
1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa, nel rispetto della loro personalità, senza pregiudizio della salute dei medesimi e nel rispetto dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico italiano e dalle convenzioni internazionali.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell'interesse primario del minore.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa.


Art. 5.

(Diritti di riunione e di
associazione per
finalità di religione o di
culto).
Art. 5.

(Diritti di riunione e di
associazione per
finalità di religione o di
culto).

1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18, primo comma, della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto.
1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18, primo comma, della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto, nei limiti e con le modalità indicati nei medesimi articoli.


Art. 6.

(Partecipazione a
confessioni o associazioni
religiose).
Art. 6.

(Partecipazione a
confessioni o associazioni
religiose).

1. La libertà religiosa riconosciuta a tutti comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole.
1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole, nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano nonché dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere 2. Identico.
o recare molestia a coloro che esercitino i diritti di cui al comma 1.


Art. 7.

(Libertà di
coscienza).
Art. 7.

(Libertà di
coscienza).

1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione.
1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione e delle convenzioni internazionali.
2. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza nei diversi settori sono disciplinate dalla legge.
2. Identico.


Art. 8.

(Esercizio della libertà
religiosa
in particolari
condizioni).
Art. 8.

(Esercizio della libertà
religiosa
in particolari
condizioni).

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative all'astensione dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività dalle leggi di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.
1. Identico.
2. I Ministri competenti, con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 che, per le Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi assimilati devono essere compatibili con le esigenze di servizio. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. Identico.
3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalità giuridica, l'ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o 3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalità giuridica, l'ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o
detenzione adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto della confessione di appartenenza.
detenzione adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto, da una guida spirituale o dal soggetto equiparato della confessione di appartenenza.


Art. 9.

(Libertà religiosa nei
luoghi di lavoro).
Art. 9.

(Libertà religiosa nei
luoghi di lavoro).

1. L'adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico, il divieto di licenziamento determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro, il divieto di indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti o atti diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati dalle vigenti disposizioni in materia.
Identico.
2. I contratti collettivi e individuali di lavoro contemplano l'esercizio della libertà religiosa, con riferimento alle sue varie espressioni, come indicate negli articoli 1, 2 e 3.


Art. 10.

(Ministri di
culto).
Art. 10.

(Ministri di culto,
guide spirituali
o soggetti
equiparati).

1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.
1. I ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.
2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
2. I ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati in possesso della cittadinanza italiana, di una confessione religiosa che non abbia stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono compiere atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative. Con il medesimo regolamento, il Ministro dell'interno provvede ad identificare le figure di ministro di culto e di guida spirituale o di soggetto equiparato tenendo conto della natura e delle tradizioni delle singole confessioni religiose, e in particolare del ruolo effettivo svolto dal richiedente
all'interno della specifica confessione religiosa, e sentito il parere non vincolante della confessione stessa.
3. I ministri di culto di una confessione religiosa priva di personalità giuridica, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non abbia la personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative.
Soppresso.


Art. 11.

(Matrimonio).
Art. 11.

(Matrimonio).

1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, o davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 10, comma 3, devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all'articolo 10, comma 2, ovvero la certificazione relativa all'approvazione di cui al comma 3 del medesimo articolo. Attesta inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto, a una guida spirituale o a un soggetto equiparato la cui nomina sia stata approvata dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto, alla guida spirituale o al soggetto equiparato indicato dai medesimi, che il ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione relativa all'approvazione della nomina di cui all'articolo 10, comma 2. Attesta inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui 2. Il ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato, nel celebrare il
agli articoli 107 e 108 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di un interprete. Lo stesso ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato redige subito dopo la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.
3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto, dalla guida spirituale o dal soggetto equiparato, davanti ai quali è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto, alla guida spirituale o al soggetto equiparato.
4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
4. Identico.
5. La rubrica del Capo II del Titolo VI del Libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati dei culti diversi dal cattolico".
5. All'articolo 83 del codice civile le parole: "dei culti ammessi nello Stato" sono sostituite, dalle seguenti: "delle confessioni religiose aventi personalità giuridica o la cui nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno". Nella rubrica del medesimo articolo le parole: "ammessi nello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dal cattolico".
6. L'articolo 83 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 83 - (Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati dei culti diversi dal cattolico). Il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati la cui nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno è regolato dalle disposizioni del capo III, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio".
6. Il presente articolo non modifica nè pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Soppresso.


Art. 12.

(Insegnamento nelle
scuole).
Art. 12.

(Insegnamento nelle
scuole).

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione.
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della dignità della persona e della sua fede religiosa.
2. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle stesse istituzioni nell'esercizio della propria autonomia, e previste dall'ordinamento scolastico vigente, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate.
2. Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività didattiche complementari relative allo studio delle religioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento.


Art. 13.

(Pubblicazioni).
Art. 13.

(Pubblicazioni).

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa, purché il loro contenuto non contrasti con le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e le collette effettuate all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.


Art. 14.

(Tutela degli edifici di
culto).
Art. 14.

(Tutela degli edifici di
culto).

1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle confessioni religiose aventi personalità giuridica non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, sentite le confessioni stesse o i loro enti esponenziali.
Identico.
Capo II

CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
Capo II

CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE


Art. 15.

(Libertà delle
confessioni religiose).
Art. 15.

(Libertà delle
confessioni religiose).

1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali.
1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa; di formare e nominare liberamente i ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali, nel rispetto dei diritti e delle libertà delle altre confessioni religiose.
2. E' fatto divieto di svolgere propaganda politica consistente nell'incitamento all'odio e alla discriminazione fra le confessioni religiose.
3. I diritti di cui al comma 1 possono essere sottoposti unicamente alle restrizioni previste dall'articolo 18, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881.


Art. 16.

(Riconoscimento della
personalità giuridica).
Art. 16.

(Riconoscimento della
personalità giuridica).

1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 17.

(Domanda di
riconoscimento).
Art. 17.

(Domanda di
riconoscimento).

1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro dell'interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di cui all'articolo 18.
Identico.
2. La domanda di riconoscimento può essere presa in considerazione solo se la confessione o l'ente esponenziale ha sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.


Art. 18.

(Requisiti per il
riconoscimento).
Art. 18.

(Requisiti per il
riconoscimento).

1. Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione e della sede, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la confessione o l'ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale, accerta, in particolare, che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo.
1. Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione, della sede e delle caratteristiche della confessione, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla conoscenza della presenza sociale e alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la confessione o l'ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale dell'organizzazione richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto e l'attività della confessione religiosa non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che il medesimo statuto non contenga disposizioni lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.


Art. 19.

(Iscrizione nel registro
delle
persone giuridiche).
Art. 19.

(Iscrizione nel registro
delle
persone giuridiche).

1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, le norme di funzionamento ed i poteri degli Identico.
organi di rappresentanza della persona giuridica. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 16, la confessione o l'ente esponenziale può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.


Art. 20.

(Mutamenti della
confessione religiosa).
Art. 20.

(Mutamenti della
confessione religiosa).

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della confessione religiosa o dell'ente esponenziale civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della confessione religiosa o dell'ente esponenziale civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione religiosa o all'ente esponenziale uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione religiosa o all'ente esponenziale uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi dal Ministro dell'interno per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
3. Identico.


Art. 21.

(Acquisti delle
confessioni religiose).
Art. 21.

(Acquisti delle
confessioni religiose).

1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.
Identico.


Art. 22.

(Edilizia di
culto).
Art. 22.

(Edilizia di
culto).

1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali Identico.
e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto, sono applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del relativo comune. L'applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti.
2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli.


Art. 23.

(Sepoltura dei
defunti).
Art. 23.

(Sepoltura dei
defunti).

1. Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione religiosa di appartenenza avente personalità giuridica, compatibilmente con le norme di polizia mortuaria e con le norme vigenti in materia di cremazione.
1. Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione religiosa di appartenenza avente personalità giuridica, se non in contrasto con le norme di polizia mortuaria e con le norme vigenti in materia di cremazione.


Art. 24.

(Associazioni e
fondazioni con finalità
di religione o di
culto).
Art. 24.

(Associazioni e
fondazioni con finalità
di religione o di
culto).

1. Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Alle stesse si 1. Associazioni e fondazioni possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministro dell'interno, previo accertamento del fine di religione o di culto.
applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto.


Art. 25.

(Regime tributario delle
confessioni
religiose).
Art. 25.

(Regime tributario delle
confessioni
religiose).

1. La legge dispone i casi nei quali agli effetti tributari le confessioni religiose aventi personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine di religione o di culto, come anche le attività dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.
Identico.


Art. 26.

(Attività di religione o
di culto).
Art. 26.

(Attività di religione o
di culto).

1. Agli effetti civili, si considerano comunque:
1. Identico:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, di guide spirituali o di soggetti equiparati, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
b) identica.


Art. 27.

(Iscrizione al Fondo di
previdenza del clero dei
ministri di culto delle
confessioni religiose diverse
dalla cattolica).
Art. 27.

(Iscrizione al Fondo di
previdenza del clero dei
ministri di culto delle
confessioni religiose diverse
dalla cattolica).

1. I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica possono iscriversi al Fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla 1. I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sono iscritti al Fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla base delle
base delle procedure e con le modalità previste dalla legge stessa, come modificata dall'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
procedure e con le modalità previste dalla legge stessa, come modificata dall'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.


Capo III

STIPULAZIONE DI INTESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA
COSTITUZIONE
Capo III

STIPULAZIONE DI INTESE DA PARTE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA
COSTITUZIONE


Art. 28.

(Istanza per
l'intesa).
Art. 28.

(Istanza per
l'intesa).

1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, presentano la relativa istanza, unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all'articolo 18, al Presidente del Consiglio dei ministri.
Identico.


Art. 29.

(Istanza di confessione
religiosa
non avente personalità
giuridica).
Art. 29.

(Istanza di confessione
religiosa
non avente personalità
giuridica).

1. Se l'istanza è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno affinché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano. A tale fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 18.
1. Se l'istanza, corredata della documentazione prevista dall'articolo 18, è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno affinché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. A tale fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 18.

Art. 30.

(Rappresentanza delle
confessioni religiose).
Art. 30.

(Rappresentanza delle
confessioni religiose).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tale fine, la rappresenta.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le valutazioni necessarie per decidere se avviare le trattative, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tale fine, la rappresenta.


Art. 31.

(Rappresentanza del
Governo).
Art. 31.

(Rappresentanza del
Governo).

1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale delega il Sottosegretario di Stato segretario del Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all'articolo 32.
1. Identico.
2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa.
2. Identico.
3. Il testo dell'intesa non può comunque contenere disposizioni contrarie all'ordinamento giuridico italiano, ovvero lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.


Art. 32.

(Commissione di
studio).
Art. 32.

(Commissione di
studio).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una commissione di studio con il compito di predisporre un progetto per le trattative ai fini della stipulazione dell'intesa.
Identico.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno o un suo delegato e da funzionari delle amministrazioni interessate con incarico di dirigente di prima
fascia o equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della commissione è scelto tra le categorie indicate dall'articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Art. 33.

(Deliberazione del
Consiglio dei
ministri).
Art. 33.

(Deliberazione del
Consiglio dei
ministri).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa, quindi, il Parlamento sui princìpi e sui contenuti del progetto stesso.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretta anche ad approvare la scelta di concludere l'intesa con la confessione interessata.
2. Il progetto di intesa, dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia acquisito, entro quarantacinque giorni dalla assegnazione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 34.

(Eventuali
modifiche).
Art. 34.

(Eventuali
modifiche).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa.
Identico.

RELAZIONE - N. 2531 - 1576 - 1902-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2531, nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti;

              rilevato che il provvedimento è volto a disciplinare la libertà di coscienza e di religione, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dai principi del diritto internazionale in materia;

              rilevato che nel provvedimento si fa più volte riferimento al rispetto, di tali principi e che sarebbe opportuno valutare l'effettiva necessità ditali richiami atteso che l'articolo 1, in via generale, precisa l'ampiezza e i limiti del riconoscimento delle suddette libertà e che, peraltro, ove si ritenesse comunque necessario ribadire tali principi, i rinvii dovrebbero essere formulati in modo omogeneo e non utilizzando locuzioni sempre diverse;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni;

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 11, comma 5, si riformuli la disposizione come novella integrale dell'articolo 83 del codice civile, affinché sia possibile modificare anche la rubrica dell'articolo novellato (nonché quella del capo II del titolo VI del codice) per ricomprendervi anche le nuove figure;

              all'articolo 11, comma 6, si sopprima la relativa disposizione secondo la quale le disposizioni dell'articolo 11 "non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione", in quanto l'articolo 41, comma 1 del testo reca la stessa previsione riferendola a tutte le norme previste dalla legge (e dunque anche a quelle contenute nell'articolo 11);

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 10, comma 2, si chiarisca se il regolamento previsto dal secondo periodo coincide con quello menzionato al terzo periodo dello stesso comma;

              all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, si valuti l'adeguatezza del termine "approvata" in relazione allo status riconosciuto alle confessioni religiose, e in ogni caso si chiarisca la funzione del regolamento del ministro dell'interno, anche in relazione alla definizione delle figure di ministro di culto, guida spirituale o equiparati, e alla possibilità per il regolamento di definire le suddette figure in difformità rispetto al parere delle confessioni interessate, secondo quanto previsto all'ultimo periodo del comma;

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 6, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere l'inciso "riconosciuta a tutti", in considerazione del fatto che l'ambito soggettivo di applicazione della legge è definito dall'articolo 1 del testo;

              all'articolo 16, comma 1, che prevede l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato sul decreto di riconoscimento della personalità giuridica delle confessioni religiose, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione con l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede i casi di espressione obbligatoria del parere da parte del predetto Consiglio;

              sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              all'articolo 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di trasfondere il contenuto prettamente ricognitivo delle disposizioni ivi previste nell'ambito dell'articolo 1 del provvedimento, che riveste carattere generale e di "inquadramento" delle modalità e delle forme di esercizio delle libertà di coscienza e di religione;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 3, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso "specificamente", riferito alle dichiarazioni sull'appartenenza confessionale;

              all'articolo 10, nella rubrica e ovunque ricorra nel testo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata del termine "equiparati".

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

          La III Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2531;

              ritenuto che non sussistano profili di competenza, in quanto con il disegno di legge si intende dare attuazione all'interno dell'ordinamento italiano ai princìpi costituzionali in materia di libertà di coscienza e di religione, superando la normativa del 1929-1930 sull'esercizio dei culti diversi dalla religione cattolica, che nel relativo ambito venivano definiti "ammessi";

              esprime

NULLA OSTA
all'ulteriore corso del progetto.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

          Sul testo del provvedimento:

              alla luce degli elementi forniti dal Governo secondo cui l'articolo 27 determina minori entrate contributive per l'INPS, in quanto rende facoltativa l'iscrizione dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica al Fondo di previdenza, istituito con legge n. 903 del 1973;

PARERE FAVOREVOLE           con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 27, comma 1, le parole: "possono iscriversi" siano sostituite dalle seguenti: "sono iscritti".

PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

            La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2531, recante norme sulla libertà religiosa;

              valutata positivamente l'opportunità di definire un quadro normativo che rispecchi pienamente le previsioni costituzionali in materia di libertà religiosa e di coscienza;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, con riferimento all'articolo 25, quale sia l'ambito di discrezionalità riconosciuto alla legge nel dettare il regime tributario delle confessioni religiose e dei relativi enti esponenziali, non risultando chiaro se si intenda confermare l'applicabilità, per tali soggetti, del regime tributario delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero se si intenda introdurre una nuova disciplina speciale in materia.

(Parere espresso il 13 marzo 2003).


          La VI Commissione,


              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2531, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              ribadita l'osservazione formulata nel parere espresso sul testo originario del disegno di legge nella seduta del 13 marzo 2003,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.
(Parere espresso l'8 aprile 2003).

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

            La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2531, recante "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi";

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
          con la seguente osservazione:

              all'articolo 22, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire il requisito della "presenza organizzata nell'ambito del relativo comune" da parte delle confessioni religiose, onde evitare che l'attività amministrativa di attuazione della norma in questione, relativa in generale alla materia edilizia, sia caratterizzata da una discrezionalità eccessivamente ampia.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

          La XI Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2531, recante norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi;

              tenuto conto delle rilevanti perplessità emerse rispetto a più aspetti del testo;

              preso atto che ciascun membro della Commissione si riserva la più ampia libertà di giudizio e di voto sul complesso del provvedimento, rimettendo alla Commissione di merito le necessarie valutazioni sulle modalità di contemperamento degli interessi coinvolti dal disegno di legge, con particolare ed attento riferimento all'impatto sulla convivenza collettiva nazionale delle modalità di esercizio del diritto alla libertà religiosa;

              stabilito, per queste ragioni, di circoscrivere espressamente il proprio parere al testo dell'articolo 9 e dell'articolo 27, più specificamente concernenti materie di precipua competenza della XI Commissione;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
a condizione che:

                a) all'articolo 9, sia soppresso il comma 1, in quanto ultroneo ed inefficace in termini giuridici e pratici;

                b) al medesimo articolo 9, il comma 2 sia così riformulato:

                "I contratti collettivi ed individuali di lavoro contemplano l'esercizio della libertà religiosa, con riferimento alle sue varie espressioni, indicate negli articoli da 1 a 3, adottando clausole di salvaguardia dell'efficienza delle strutture lavorative, in modo tale che, ferma restando la libertà di fede religiosa, le modalità di esercizio vengano comunque contemperate con le esigenze di tali strutture, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e nel rispetto delle tradizioni culturali e civili locali".

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

            La XII Commissione Affari sociali,

              esaminato il disegno di legge n. 2531 Governo "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi";

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:

              all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole "o credenza".

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