CESNUR - center for studies on new religions

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Resoconto di martedì 11 marzo 2003

Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 2531 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Pietro ARMANI, presidente relatore, rileva che il disegno di legge C. 2531, trasmesso dalla I Commissione al fine dell'espressione del parere di competenza, contiene norme sulla libertà religiosa e di abrogazione della disciplina attualmente vigente in materia di culti ammessi (legge 24 giugno 1929, n. 1159 e regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289). Più in particolare, il disegno di legge contiene, al Capo I, varie norme aventi lo scopo di tutelare la libertà di coscienza e di religione degli individui, mentre il Capo II reca disposizioni in materia di confessioni e associazioni religiose. Il Capo III riguarda la stipulazione di intese tra lo Stato e le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8


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della Costituzione e il Capo IV contiene disposizioni transitorie e finali.
Le norme che più direttamente interessano la competenza della Commissione VIII sono contenute nei Capi I e II e riguardano, in particolare, una serie di disposizioni in favore delle confessioni religiose. La norma contenuta nel Capo I è l'articolo 14, che tutela gli edifici aperti al pubblico delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, disponendo che gli stessi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, sentite le confessioni stesse o i loro enti esponenziali. La seconda norma, recante profili di competenza della Commissione VIII, è l'articolo 22, contenuta nel Capo II. Tale norma prevede, al primo periodo del comma 1, che si applichino alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del relativo comune, le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore degli enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro, la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto. Lo stesso comma 1 prevede, peraltro, al secondo periodo, che l'applicazione delle disposizioni citate avviene tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti. Osserva, a tal proposito che potrebbe essere meglio specificato il requisito della «presenza organizzata nell'ambito del relativo comune» da parte delle confessioni religiose, onde evitare che l'attività amministrativa di attuazione della norma in questione sia caratterizzata da una discrezionalità troppo ampia. Il comma 2 dello stesso articolo 22 dispone invece che gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non siano decorsi venti anni dalla erogazione del contributo, che l'atto da cui trae origine il suddetto vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari e che gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo stesso sono nulli.
In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, per gli aspetti di competenza della VIII Commissione, con un'osservazione volta, nei termini precedentemente esposti, a meglio definire l'ambito d'applicazione della norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 22 (vedi allegato).

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) chiede se le disposizioni in favore delle confessioni religiose si riferiscano a quelle confessioni per le quali è già esistente un'intesa con lo Stato.

Pietro ARMANI, presidente relatore, assicura il deputato Verro che l'ambito di applicazione delle disposizioni attiene alle confessioni religiose per le quali esiste già l'intesa con lo Stato.

Ugo PAROLO (LNP), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal presidente con la proposta di parere formulata, fa presente che il suo gruppo intende assumere un atteggiamento molto critico sul disegno di legge in esame: dichiara pertanto che non prenderà parte alla votazione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

ALLEGATO

Libertà religiosa e culti ammessi (C. 2531 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2531, recante «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi»;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 22, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire il requisito della «presenza organizzata nell'ambito del relativo comune» da parte delle confessioni religiose, onde evitare che l'attività amministrativa di attuazione della norma in questione, relativa in generale alla materia edilizia, sia caratterizzata da una discrezionalità eccessivamente ampia.

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